Sottoscritta l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 2014/2015

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CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2014/15 – SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI CCNI

Oggi, 26/3/2014, si è tenuta al MIUR la riunione conclusiva per la definizione della Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15.
Al termine della riunione è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNI.
Nel rinviarvi ad un’attenta lettura del testo sottoscritto evidenziamo alcune delle modifiche, omettendo quelle ovvie, quali aggiornamento di a.s. di riferimento e dei dati relativi al CCNI per la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15 (CCNI 26/2/2014) e della relativa O.M. n. 32 del 28/2/2014.

TITOLO I – PERSONALE DOCENTE

All’art. 2 – DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI – al punto b) è stato precisato che, per l’anno 2014/15, può produrre domanda di utilizzazione, ai fini del rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità, il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/07 e successivi.
È stato inserito un nuovo punto e1), che prevede, tra i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione, l’inserimento dei docenti assunti a t.i. dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente, trasferiti d’ufficio.

All’art. 4 –UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI IRC – è stato aggiunto un comma 3 che prevede, per l’anno 2014/15, per i docenti di religione cattolica di cui all’art. 37 bis, comma 8, del CCNI 26/2/2014, il diritto al rientro con precedenza, ai sensi dell’art. 8, c. 1, punto II, del CCNI, nel caso in cui chieda l’utilizzo per rientrare nella sede di servizio dell’a.s. 2012/13.

All’art. 6-bis – UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI – al comma 1 è stato precisato che i docenti delle classi ivi previste (A031, A032 e A077), titolari sul sostegno sono esclusi dalle utilizzazioni ivi previste soltanto nel caso non abbiano ancora assolto obbligo quinquennale di permanenza. Al comma 2 è stato precisato che per effettuare tutte le utilizzazioni previste dall’art. 6-bis, gli aspiranti sono graduati annualmente per ciascun insegnamento cui hanno titolo, in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al CCNI 26/2/2014. Al comma 3 è stato puntualizzato, relativamente ai docenti utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e coreutico che non sono conferibili, a tali docenti gli stessi spezzoni orari resisi disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa. Il comma 11 è stato nuovamente formulato, con la precisazione che i docenti già utilizzati presso i licei musicali ordinamentali ai sensi del CCNI, hanno diritto alla conferma con priorità sul posto o sulla quota orario assegnata nell’a.s. 2013/2014; è stata inoltre prevista la possibilità per il completamento d’orario dei docenti confermati anche nel caso siano titolari in altra provincia; ciò sulla base della posizione occupata in graduatoria. Sono stati inoltre previsti due nuovi commi, comma 12 e comma 13. Al comma 12 è stato previsto, per i docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali, ai sensi dell’art. 6-bis, la possibilità di utilizzo, anche in altra classe di concorso, esclusivamente nella scuola secondaria di II grado, per ottenere un eventuale completamento di cattedra; ciò con i criteri di cui all’art. 2, c. 3. Al comma 13 è stato previsto che le operazioni di utilizzo sui licei musicali, effettuate per l’a.s. 2014/2015, ai sensi dell’art. 6-bis dovranno essere effettuate secondo l’ordine delle operazioni specificatamente inserite nel medesimo art. 6-bis con la dizione : “ordine delle operazioni di utilizzazioni nei licei musicali”. E’ stato necessario introdurre, per la prima volta, un apposito ordine nella effettuazione delle operazioni, a causa di forti dubbi interpretativi manifestati negli anni precedenti da alcuni uffici territoriali e conseguente interpretazione e applicazione non univoca dell’art. 6-bis sul territorio nazionale.

All’art. 7 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE – al comma 2, è stato precisato che non sono consentite le assegnazioni provvisorie per il personale scolastico assunto a t.i. con decorrenza giuridica 1/9/2014.
Al comma 3, è stato previsto che possono chiedere assegnazione provvisoria in altra provincia, per l’a.s. 2014/15 tutti coloro che sono stati assunti nell’a.s. 2011/12 (anche solo giuridicamente e negli aa.ss. precedenti), invece i docenti assunti a partire dalla decorrenza giuridica 1/9/2012, in applicazione del dettato della L. 128/2013, non possono chiedere assegnazione provvisoria in altra provincia per un triennio a partire dalla decorrenza giuridica della nomina, con l’eccezione dei beneficiari di cui all’art. 8 punti I, III, IV, VI e VII. È stato previsto, sempre nel comma 3, per entrambi i genitori, con figli di età superiore a 3 anni e fino a 8 anni, la possibilità di produrre domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, pur non avendo diritto alla precedenza prevista all’art. 8 punto IV, lett. i).

All’art. 8 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – è stato previsto, al comma 1, che il personale beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno determinato tali precedenze, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, di cui all’art. 1 comma 9 del CCNI.
Al punto IV – ASSISTENZA – lett. i), è stata prevista la precedenza per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per le lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari con figli di età inferiore a 3 anni. La modifica consiste nell’estendere la possibilità di fruizione, a domanda, per entrambi i genitori, a differenza del CCNI relativo all’a.s. 2013/14, che prevedeva la possibilità alternativa tra lavoratrici madri e lavoratori padri.

TITOLO III – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

All’art. 11 – PERSONALE ATA DESTINATARIO DELLE UTILIZZAZIONI – al comma 1, lett. b) è stata prevista la possibilità, a domanda, di rientro con precedenza, per l’a.s. 2014/15, nella scuola di precedente titolarità, dalla quale sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2006/07 e successivi. È stata, inoltre, prevista una nuova lett. g1), che prevede, tra i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione, il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’a.s. precedente, trasferito d’ufficio. Ciò, in analogia a quanto previsto, per il personale docente, all’art. 2 punto e1).

All’art. 17 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE – al comma 7, è stato precisato che non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico, assunto a t.i. con decorrenza giuridica 1/9/2014.

All’art. 18 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – è stato previsto, al comma 1, che il personale beneficiario delle precedenze dell’art. 18, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2014/15. Al punto IV – ASSISTENZA – è stata effettuata, alla lett. h), per i genitori con prole di età inferiore a 3 anni, una modifica del testo che prevede il beneficio della precedenza nelle operazioni per entrambi i genitori, modificando, in senso migliorativo, il CCNI relativo all’a.s. 2013/14, analogamente a quanto effettuato per il personale docente all’art. 8.

2014-03-28T07:38:31+00:00
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