Permanente inidoneità psicofisica

>>Permanente inidoneità psicofisica

D.P.R. 27 LUGLIO 2011, N. 171  – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI IN CASO DI PERMANENTE INIDONEITÀ PSICOFISICA – PUBBLICAZIONE IN G.U.

Nella G.U. n. 245 del 20/10/2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, avente per oggetto “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Tale regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli aspetti salienti dello stesso – che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet – sono di seguito riportati.

Inidoneità psicofisica (art. 2)

L’inidoneità psicofisica permanente assoluta è da intendersi lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L’inidoneità psicofisica permanente relativa, è da intendersi lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

 

Avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio (art. 3)

L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica permanente spetta all’amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall’amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio.

Il dipendente può presentare istanza per l’avvio della procedura all’amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.

La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;

b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Organi di accertamento medico (art. 4)

L’accertamento dell’inidoneità psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.

Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.

 

Procedura per la verifica dell’idoneità al servizio (art. 5)

Nell’ipotesi di superamento del primo periodo di conservazione del posto previsto dal CCNL di riferimento, l’amministrazione, prima di concedere l’eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all’interessato, procede all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l’amministrazione procede alla risoluzione del rapporto se in seguito all’accertamento medico emerge un’inidoneità permanente psicofisica assoluta.

Qualora le condizioni fisiche facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell’organo medico competente, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.

Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica.

Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell’interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.

Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.

 

Misure cautelari (art. 6)

L’amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:

a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.

Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all’interessato.

L’efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all’esito dell’accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza.

In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi delle suddette lettere a) e b), è corrisposta un’indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi della suddetta lettera c), è corrisposta un’indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio.

 

Trattamento giuridico ed economico (art. 7)

Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l’amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell’accertamento medico, l’amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 8 (n.d.r. norma superata con l’art. 19, comma 12, della legge n. 111/2011 e con il D.M. n. 79 del 12/09/2011).

Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente l’amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.

 

Risoluzione per inidoneità permanente (art. 8)

Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l’amministrazione previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l’ indennità sostitutiva del preavviso.

 

Disposizioni finali (art. 9)

Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di infortuni sul lavoro, di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente, per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiamo acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

 

Entrata in vigore (art. 11)

Il decreto in questione è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

□     Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171

2011-11-06T22:17:04+00:00
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