CCNI per la mobilità 2015/2016

>>CCNI per la mobilità 2015/2016

 

 

Sottoscritto al MIUR il CCNI per la mobilità a.s. 2015/2016

Si è tenuto al MIUR, nel pomeriggio del 23/2, una riunione con il seguente o.d.g.:

Sottoscrizione C.C.N.I. mobilità personale docente, educativo ed ATA, a.s. 2015/16;

Informativa dotazioni organiche personale docente, a.s. 2015/16;

Piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s. 2014/15.

In relazione al primo punto all’o.d.g., vi comunichiamo che è stato sottoscritto in via definitiva, il CCNI per la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16, già sottoscritto in Ipotesi in data 26/11/2014.

La sottoscrizione è avvenuta al termine del lungo controllo interno effettuato al MIUR sul testo della Ipotesi contrattuale ed a seguito dell’accertamento congiunto, attuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, IGOP – della compatibilità economico-finanziaria e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge dalla contrattazione Nazionale, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2 del Dlgs n. 165/01.

il testo sottoscritto prevede l’utilizzo del carattere “grassetto”, per evidenziare le modifiche apportate rispetto al CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15.

Il testo definitivo sottoscritto nel pomeriggio di oggi è del tutto identico a quello sottoscritto in Ipotesi, in data 26/11/2014, con la sola eccezione della prima e dell’ultima pagina dove si prevede, ovviamente, la nuova data e la dizione CCNI in luogo di Ipotesi di CCNI.

In tal senso ci riferiamo integralmente alle modifiche evidenziate in data 27 novembre, sia sul notiziario sindacale sia in internet. Riportiamo di seguito, per comodità di consultazione, le modifiche già segnalate in tale data (giorno successivo alla sottoscrizione dell’Ipotesi).

 

– Premessa all’Ipotesi di contratto

La stessa è stata notevolmente sintetizzata, ma sono stati lasciati sia i riferimenti al CCNL 29/11/2007, sia la sottolineatura (già prevista nel precedente contratto) della volontà delle parti, della necessità di assicurare, con la massima tempestività, l’avvio delle operazioni relative al nuovo anno scolastico.

All’art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO – vi evidenziamo una maggior sintesi di tale articolo e l’inserimento, nello stesso, della possibile riapertura del confronto e conseguente stipulazione di un ulteriore atto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da interventi normativi.

All’art. 3 – MOBILITA’ PROFESSIONALE-DESTINATARI – è stata integrata la nota 1 al comma 1, riferendola anche alla validità, ai fini dei passaggi per la scuola dell’infanzia, dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/97.

Ciò, a seguito della recente Sentenza del Consiglio di Stato, già recepita dall’Amministrazione ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto, nelle quali i docenti in questione sono stati inseriti nella seconda fascia di istituto.

All’art. 3 bis – MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA TRANSITATO NEI RUOLI STATALI – è stato integrato il titolo. Inoltre, essendo terminati, ormai, i passaggi nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, l’art. 3 bis, nella sua nuova formulazione, recependo, altresì, i contenuti della Ipotesi di sequenza contrattuale all’art. 3 bis del CCNI 26/2/2014, riguarda soltanto il personale docente ed ATA transitato nei ruoli statali dai rispettivi ruoli comunali e provinciali del comune di Bologna e della provincia di Enna.

All’art. 9 – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE – al comma 1 punto a), sono stati effettuati aggiornamenti ed adeguamenti al D.L. n. 90 del 24/6/2014, prevedendo, in via provvisoria, la presentazione della documentazione sostitutiva, necessaria ad attestare lo stato di disabilità, rilasciata ai soli fini degli artt. 21 e 33 della L. 104/92 e dall’art. 42 del D.Lvo 26/3/2001 n. 151, da parte di un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL da cui è assistito l’interessato, nel caso di mancata pronuncia della commissione medica nel termine di 45 giorni, come previsto dal D.L. n. 90/2014.

Segnaliamo che è stata inserita anche la precisazione che la commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92 si deve pronunciare, per gli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

All’art. 30 – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – sono state effettuate modifiche, recependo i contenuti della specifica Sequenza contrattuale all’art. 30 del CCNI 26/2/2014, effettuata in attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128/2013, che ha previsto l’unificazione delle aree disciplinari.

All’art. 37 bis – MOBILITA’ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA – al comma 8, per il personale di religione cattolica già interamente utilizzato in altra scuola, non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, è stata prevista, per l’a.s. 2015/16, una precedenza nel caso di richiesta di utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’a.s. 2012/13 o nell’a.s. 2013/14.

All’art. 47 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO – è stato inserito uno specifico comma 9, relativo alla mobilità dei DSGA su posti attivati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti. In particolare, al punto I, è stata prevista la mobilità a domanda, con procedura manuale e con precedenza assoluta rispetto al restante personale, (prima delle operazioni di mobilità previste dall’art. 5 della ipotesi contrattuale), per i DSGA già utilizzati nell’a.s. 2014/2015 nei CPIA di cui al D.P.R. 263/2012, che richiedano di essere trasferiti alla sede del CPIA di utilizzo. Al punto II di tale comma è stata riconosciuta, successivamente all’operazione prevista dal punto I, per i DSGA già titolari delle istituzioni scolastiche cui afferiscono i centri territoriali riorganizzati in CPIA la precedenza per il trasferimento sul CPIA. In caso di più richieste è stata prevista la formulazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione, a domanda, (con specifica precedenza rispetto alle operazioni di cui all’art. 5, e con procedura manuale) secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti, allegato E.

 

Nel caso residui il posto di DSGA nel CPIA, non richiesto dai soggetti che fruiscono delle precedenze descritte nei punti I e II del comma 9, (determinate da un riconoscimento di una specificità del servizio), la sede CPIA sarà messa a disposizione per le operazioni di mobilità e potrà essere assegnata a chi ne faccia specifica richiesta, ovviamente nel rispetto dei punteggi e delle precedenze previste dal CCNI.

 

TABELLE DI VALUTAZIONE

 

Nessuna modifica è stata apportata alle tabelle di valutazione. Vi segnaliamo, tuttavia, che nella premessa alle note comuni, è stato precisato, al comma 2: “non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con gravi disabilità di cui all’art. 5 del D.Lvo n. 151/2001”.

Inoltre, sono stati apportati alcuni aggiornamenti normativi, sia nelle premesse comuni che nelle note alle tabelle del personale docente.

Vi segnaliamo, altresì, in riferimento all’allegato E) –

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA, oltre ad alcuni aggiornamenti normativi, l’inserimento, alla nota 3 della tabella, relativamente al servizio prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole che comportano il raddoppio del punteggio la precisazione “anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative”.

 

La Delegazione Snals-Confsal ha cercato di ottenere un maggior respiro nella presentazione delle domande, particolarmente di quelle del personale docente, che prevedono una tempistica troppo ristretta, sottolineando che per il personale riveste notevole importanza avere un tempo sufficiente a disposizione per l’attuazione dell’importante scelta di presentazione della domanda di mobilità territoriale o professionale.

La nostra Delegazione ha sottolineato, tra l’altro, le continue disfunzioni del sistema on line relativo alla presentazione delle domande di mobilità, accadute negli anni precedenti, evidenziando, tra l’altro, i gravi e continui black out nel sistema verificatisi negli aa.ss. precedenti.

Ciò perché il sindacato possa intervenire per la rimozione di eventuali problemi tecnici, che a dire del Direttore Generale del personale della scuola, dott.ssa Novelli, non dovrebbero più verificarsi, in quanto il gestore informatico si è dotato di nuovi macchinari che non dovrebbero creare inconvenienti.

Ovviamente sarà nostra cura tenervi informati sui successivi sviluppi e pubblicare tempestivamente la O.M. non appena la stessa sarà sottoscritta.

Il CCNI

2015-02-24T20:13:48+00:00
Questo sito web usa cookie e servizi di terze parti Impostazioni Ok

Google Maps