TFA speciali (PAS)

>>TFA speciali (PAS)

 

 

E’ in corso di pubblicazione sulla G.U. il regolamento che autorizza l’attivazione dei TFA riservati.

Per la sua attuazione l’amministrazione procederà, in tempi successivi, all’emanazione di due D.M.:

  1. il primo, di imminente emanazione, sarà un decreto con cui, senza possibilità di modifiche rispetto al regolamento, si organizza la partenza dei corsi (requisiti di accesso, termini di presentazione delle domande , …….);

  2. il secondo sarà quello con cui il Ministro istituisce i corsi presso le università, fissando modalità della didattica e delle prove finali;

 

I corsi potrebbero partire in autunno, probabilmente nel mese di novembre. Non è più prevista la prova nazionale , composta da 70 test a risposta multipla in formato digitale.

 

Riteniamo utile schematizzare in sintesi gli aspetti più rilevanti dell’emanando D.M.:

 

  • requisiti di accesso:

  • docenti non di ruolo sprovvisti di abilitazione o idoneità per l’insegnamento o classe di concorso per cui chiedono di partecipare;

  • aver prestato, con il possesso del titolo di studio prescritto, almeno tre anni di servizio a partire dall’a.s. 1999/2000 fino al 2011/12 compreso;

  • il servizio può essere stato prestato in scuole statali, paritarie o CFP solo per i corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico (questa tipologia parte solo dall’a.s. 2008/09).

 

  • validità dell’anno scolastico :

  • il servizio deve essere stato prestato, per ogni singolo anno,nella stessa tipologia di posto o classe di concorso e per almeno 180 gg. o valutabile come anno intero ai sensi della normativa vigente;

  • si possono cumulare i periodi di servizio nel singolo anno purché prestati nella stessa tipologia di posto o classe di concorso, sia tra diverse scuole statali oppure tra scuole statali, paritarie e CFP;

  • si può optare per una sola tipologia di posto o classe di concorso purché si sia prestato un anno di servizio nella stessa;

  • è valido il servizio sul sostegno;

  • i docenti di scuola dell’infanzia e primaria possono aver prestato gli anni di servizio necessari per l’accesso indifferentemente tra le due tipologie di scuola, sia sul posti normali che di sostegno, purché ogni anno sia sulla stessa tipologia di posto (es: docente con due anni di servizio nella scuola primaria e 1 anno nella scuola dell’infanzia, può partecipare a sua scelta o per la scuola dell’infanzia o primaria);

  • i docenti di scuola secondaria, nel caso abbiano prestato servizio in diverse classi di concorso, possono optare per una sola, in cui non siano già abilitati, tra quelle per cui hanno prestato abbiano prestato servizio per un anno intero (es: docente con 2 anni di servizio nella scuola media come abilitato e 1 anno di servizio per una classe del superiore come non abilitato, può partecipare all’abilitazione per quest’ultima classe. Docente con tre anni di servizio, ciascuno per anno intero in classi di concorso diverse in cui non è abilitato, può optare per quella che vuole).

 

 

  • partecipazione ai corsi:

  • si può partecipare a un solo corso;

  • si deve essere non di ruolo al momento della domanda;

  • la frequenza non è compatibile con quella di corsi universitari che si concludono con il rilascio di titoli accademici.

 

  • domande di ammissione:

  • le domande si presentano secondo la procedura conosciuta on-line;

  • dopo la discussione di questa mattina, sembra che l’amministrazione si sia convinta a lasciar libera scelta per la regione ai singoli. Si deve prestare attenzione alla possibilità di conciliare la frequenza con l’eventuale servizio, perciò è opportuno scegliere la regione che coincide con quella in cui si opera per le domande prodotte;

  • la domanda dovrà contenere le informazioni previste nel D.M.

 

  • svolgimento dei corsi :

  • si cercherà di favorire in tutto i modi la frequenza ;

  • sarà consentita una percentuale di assenze; è probabile che si modifichi la bozza al riguardo nel 20% complessivo, in quanto più flessibile; non, quindi, il10% per insegnamento previsto nella bozza;

  • la graduazione nell’accesso ai corsi che sarà fissata con successivo D.M., anche perché si deve conoscere il numero dei partecipanti. E’ probabile che sia data la precedenza, ove necessario scaglionare su più anni, all’anzianità di servizio scolastico.

 

 

 

2013-07-03T20:38:54+00:00
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