Contratti per ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento
Il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII – con la nota prot. n. 33247, del 7/4/2016, ha trasmesso la nota prot. n. 32509 del 6/4/2016, alle Ragionerie territoriali dello Stato che, come è noto, effettuano il controllo sui contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento.
In tale nota viene disposto che:
-
l’attribuzione delle ore di insegnamento derivanti da spezzoni orario che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ivi comprese le disponibilità orarie individuate in organico di diritto, deve attuarsi con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’effettiva prestazione del servizio fino a quello di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio e agosto;
-
fanno eccezione quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con orario eccedente le diciotto ore.