Contratto per ore eccedenti

>>>Contratto per ore eccedenti

 

Contratti per ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento

 

Il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII – con la nota prot. n. 33247, del 7/4/2016, ha trasmesso la nota prot. n. 32509 del 6/4/2016, alle Ragionerie territoriali dello Stato che, come è noto, effettuano il controllo sui contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento.

In tale nota viene disposto che:

  • l’attribuzione delle ore di insegnamento derivanti da spezzoni orario che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ivi comprese le disponibilità orarie individuate in organico di diritto, deve attuarsi con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’effettiva prestazione del servizio fino a quello di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio e agosto;

  • fanno eccezione quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con orario eccedente le diciotto ore.

 

 

2016-05-05T22:39:37+00:00
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