Monetizzazione delle ferie non fruite – Nota MEF

>>>Monetizzazione delle ferie non fruite – Nota MEF

Il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con la nota prot. n. 72696, del 4/9/2013, ha fornito risposte ai quesiti posti da diverse Ragionerie Territoriali dello Stato in ordine alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. “monetizzazione delle ferie non fruite”) nell’a.s. 2012/13, in applicazione degli articoli 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 e dei, commi 54 – 55 – 56, della Legge n. 228/2012.
Nel rinviare per l’esaustività dei contenuti al testo della nota suddetta, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Secondo il MEF, con l’avvento del D.L. n. 95/2012, a decorrere dal 7/7/2012, data di entrata in vigore dello stesso, è stato disapplicato l’art. 19, comma 2, terzo periodo, del CCNL 29/11/2007 che consentiva al personale a tempo determinato di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e di percepire conseguentemente la “monetizzazione” delle stesse.
Pertanto, dal 7/7/2012 e sino al 31/12/2012 il personale scolastico era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni, poiché la monetizzazione delle ferie non risultava più dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, e quindi non esisteva più una clausola normativamente e contrattualmente prevista nell’ordinamento scolastico da disapplicare ai sensi dell’art. 56 della Legge n. 228/2012.
L’entrata in vigore dall’1/1/2013 del comma 54, dell’art. 1 della legge n. 228/2012 non ha carattere retroattivo per mancata espressa previsione in tal senso e di conseguenza, soltanto nella parte in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal D.L. 95/2012 esplica i suoi effetti dall’1/9/2013, ai sensi del successivo comma 56. Quindi, per il personale a tempo determinato l’efficacia del comma in questione non è differita all’1/9/2013.
Per il personale a tempo indeterminato invece, il comma 54 disapplica il contratto vigente, in quanto estende il periodo in cui detto personale, che precedentemente poteva fruire delle ferie soltanto durante la sospensione delle attività didattiche, per cui può essere posto in ferie, sino a comprendere tutti i periodi di sospensione delle lezioni e pertanto, a termini del succitato comma 56, entra in vigore dall’1/9/2013.
Per quanto attiene al personale ATA l’art. 1, comma 54, non introduce alcuna novità.
Essendo state disapplicate dal 7/7/2012 sia l’art. 13, comma 5, che l’art. 19, comma 2 ultimo periodo, del CCNL 29/11/2007, l’art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012 consente invece la monetizzazione delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ne consegue che successivamente all’entrata in vigore del comma 55, dell’art. 1, della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall’1/1/2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l’obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizzazione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie.
Per il personale ATA, in particolare quello supplente breve o saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29/11/2007 e quindi agli stessi, dal 7/7/2012 può essere riconosciuta la “monetizzazione” solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.
Infine, per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale fino al termine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al divieto generale di “monetizzazione” posto dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012.
Pertanto la “monetizzazione” è consentita unicamente nei residui casi contemplati dalla nota n. 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Alla luce di quanto sopra esposto, la “monetizzazione delle ferie” è consentita come segue:

Dal 7 luglio 2012
Dal 1° gennaio 2013
Docenti a tempo indeterminato
Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
Docenti con nomina annuale

Le ferie sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
Docenti con nomina sino al termine delle attività didattiche
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto
Docenti supplenti brevi e saltuari
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto
Personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al termine delle lezioni o fino al 30/6 o 31/8
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
Personale ATA non supplente breve e saltuario
Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro

Infine, nella suddetta nota, viene precisato che:
i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc.;
le ferie maturate fino al 31/12/2012 sono monetizzabili unicamente nei casi di cui alla nota n. 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In merito ai contenuti della nota suddetta, si evidenzia che:
essa è stata oggetto di informativa da parte del Miur in data odierna preliminarmente all’incontro previsto per la revisione del CCNI di cui all’art. 86 del CCNL 29/11/2007;
le OO.SS. firmatarie del CCNL scuola hanno ribadito il dissenso già espresso in precedenti incontri, e diramato il comunicato congiunto, di seguito riportato.

Roma, 12 settembre 2013

La questione del pagamento dei compensi per ferie non godute dal personale supplente è stata più volte oggetto di confronto fra codesta Amministrazione e le scriventi OO.SS., da ultimo con l’informativa del 12 giugno nella quale era stata data assicurazione dell’avvenuto accreditamento delle somme necessarie a far fronte al pagamento delle ferie maturate nel corso dell’anno scolastico 2012/13 per i supplenti pagati dalle istituzioni scolastiche.
Veniamo oggi a conoscenza dell’avvenuto recapito alle Ragionerie Provinciali di una nota del MEF nella quale, per quanto riguarda il personale retribuito dal SPT, si danno disposizioni affinché trovino immediata applicazione le contestate norme sul pagamento delle ferie non godute, a nostro avviso applicabili solo a decorrere dal 1° settembre 2013, e non per l’anno scolastico appena concluso.
Viene pertanto a determinarsi una situazione confusa e contraddittoria, certamente ben lontana dalla disponibilità di cui codesta Amministrazione aveva dato prova affrontando la questione in un confronto scevro da chiusure pregiudiziali rispetto alle argomentazioni sostenute dalle scriventi Organizzazioni. Non vi è dubbio che le istruzioni impartite dal MEF siano di segno nettamente diverso rispetto a quanto avvenuto per le supplenze poste a carico delle ISA: ne scaturisce un quadro che inevitabilmente genera sconcerto, preoccupazione e disorientamento, ponendo le premesse per l’inevitabile proporsi di un diffuso contenzioso.
Si chiede pertanto alle SS.LL. di attivarsi con la massima determinazione affinchè si recuperi la necessaria coerenza tra i comportamenti dei Dicasteri coinvolti nella vicenda, nella direzione di una piena garanzia dei diritti contrattuali dei lavoratori, che dovrebbe costituire interesse condiviso dalle parti; si sottolinea inoltre l’esigenza di sostenere e tutelare l’operato dei Dirigenti Scolastici con disposizioni fra loro coerenti e inequivocabili.
Resta ferma la volontà delle scriventi Organizzazioni di tutelare in ogni modo, se necessario anche ricorrendo alle vie legali, i lavoratori rispetto a interpretazioni delle norme di legge che, forzandone lo spirito e la lettera, appaiono gravemente lesive dei diritti contrattualmente sanciti.

Domenico Pantaleo   Francesco Scrima   Massimo Di Menna   Marco Paolo Nigi   Rino Di Meglio

2013-09-13T18:38:57+00:00
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