Pensioni – Circolare INPDAP

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DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 – INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE – CIRCOLARE INPDAP

 

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’Inpdap, con la circolare n. 16 del 9/11 u.s., acquisito l’assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pervenuto con (nota prot. 36/0003260 del 7.11.2011), ha fornito indicazioni sulle novità introdotte in materia previdenziale dalle disposizioni legislative sopra citate.

Nel rinviare al testo completo della suddetta circolare che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola e AFAM (art. 1, comma 21)

La disposizione in argomento ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale dei comparti Scuola ed AFAM che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la c.d. finestra mobile, prevedendo l’accesso al pensionamento dalla data di inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.

Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.

Si evidenzia che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali) a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

La medesima disposizione si applica altresì al personale appartenente al comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale – AFAM (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati). La disposizione in esame non si applica invece al personale delle Università per il quale vige il regime della finestra mobile valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti introdotto dal D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 (accesso al pensionamento dodici mesi dalla maturazione dei requisiti).

 

Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (art. 1, commi 22 e 23)

Per effetto della nuova disposizione, sono previsti tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si precisa che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l’Inpdap, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

 

Termine di sei mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

–     raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza);

–     cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso.

Nei casi rientranti in questo termine l’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, Decorso tale termine, l’Inpdap deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.

 

Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

–           le dimissioni volontarie;

–           il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine in esame l’Inpdap non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

 

Nuovi termini e pagamento rateale

L’introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta dall’art. 12, commi 7-9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.

 

Decorrenza dei nuovi termini

L’art. 1, comma 22, del decreto legge prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento tutti coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria riportata di seguito.

 

Deroghe

Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina:

–     lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

–     personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

1)   termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

2)         termine di 6 mesi (+ 3 mesi) per tutte le altre casistiche.

 

 

 

2011-11-13T08:42:53+00:00
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