Personale ATA transito dagli Enti Locali allo Stato

>>>Personale ATA transito dagli Enti Locali allo Stato

Il Segretario Generale, al fine di porre in essere ogni azione utile per addivenire alla soluzione per il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, giuste Sentenze della Corte Europea dei diritti umani del 7/6/2011 e della Corte di Giustizia Europea del 6/9/2011, ha inoltrato agli organi competenti la nota che di seguito riportiamo.

Roma, 25 ottobre 2011

prot.  324 -Segr/MPN/DON/ott25

Al Ministro dell’Istruzione Università e della Ricerca

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Presidente del Senato della Repubblica

Al Presidente della Camera dei Deputati

Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato

LORO SEDI

 

 

Oggetto:     Attuazione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani del 7/6/2011 e della Corte di Giustizia Europea del 6/9/2011.

Con la presente, si fa seguito alla nostra precedente richiesta del 23/6 u.s., con la quale si chiedeva un incontro urgente al fine di addivenire alla giusta soluzione per il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, a seguito della pronuncia in senso favorevole, in data 7/6/2011, della Corte Europea che ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori appartenenti al personale ATA della scuola, transitati dagli Enti Locali allo Stato a norma della L. n. 124/99, che avevano lamentato la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Il 6/9 u.s. anche la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori ATA, (amministrativi, tecnici ed ausiliari), che si trovavano nelle stesse condizioni.

Considerato che le suddette Sentenze hanno:

–                  accertato che lo Stato italiano, con la cosiddetta legge di interpretazione autentica (legge finanziaria 2006) che ha interpretato l’art. 8 della L. n. 124/99 nel senso di non riconoscere l’intera anzianità pregressa maturata presso l’Ente di provenienza, ha violato i diritti degli interessati;

–                  affermato che le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso di causa in contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo;

con la presente si sollecita il predetto incontro al fine di addivenire alla giusta soluzione per gli interessati anche in considerazione del fatto che la Suprema Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento con la sentenza n. 21441 del 17/10 u.s..

In attesa di un cortese e celere cenno di riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale

(Marco Paolo Nigi)

2011-10-27T18:11:09+00:00
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