Nuova tempistica liquidazione TFS/TFR

>>Nuova tempistica liquidazione TFS/TFR



 

NUOVA TEMPISTICA PER LA LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR

PREVISTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014

 

 

Come è noto, i commi 484 e 485 dell’art. 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), hanno innovato i tempi di liquidazione e l’ammontare del TFS/TFR per coloro che vanno in pensione. Si riportano di seguito le novità apportate:

1) coloro che cesseranno dal servizio dall’1/9/2014, con i requisiti per la pensione maturati successivamente al 31/12/2013, percepiranno la liquidazione del TFS/TFR spettante in un unico importo se il suo ammontare, al lordo delle ritenute fiscali, sarà pari o inferiore a 50.000 euro. Gli importi annuali saranno due se l’ammontare sarà superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro ed in tal caso il primo importo sarà di 50.000 euro ed il secondo sarà pari alla somma eccedente. Gli importi annuali saranno tre se l’ammontare della liquidazione sarà uguale o superiore a 100.000 euro ed in questo caso il primo importo annuale sarà di 50.000 euro, il secondo di altrettanti euro ed il terso sarà pari alla somma eccedente i 100.00 euro.

2) coloro che cesseranno dal servizio dall’1/9/2014 con i requisiti per la pensione maturati tra il 14/08/2011 ed il 31/12/2013, percepiranno la liquidazione del TFS/TFR spettante come segue:

a) pensione di vecchiaia: non prima di 6 mesi e non oltre i 9 mesi dalla cessazione dal servizio ed in un unico importo, se l’ammontare del TFS/TFR, al lordo delle ritenute fiscali, sarà pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi annuali se sarà superiore a 90.000 euro e inferiore a 150.000 euro; in tre importi annuali se sarà uguale o superiore a 150.000 euro;

b) pensione anticipata: il TFS/TFR sarà liquidato non prima di 24 mesi successivi alla data di cessazione dal servizio;

3) coloro che cesseranno dal servizio dall’1/9/2014 con i requisiti maturati entro il 31/12/2011, percepiranno la liquidazione del TFS/TFR come segue:

a) in caso di pensione anticipata (dimissioni volontarie), il TFE/TFR sarà liquidato nelle misure indicate al precedente punto 2) ma non prima di 6 mesi e non oltre i 9 mesi dalla cessazione dal servizio;

b) in caso di pensione di vecchiaia (cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per compiuto quarantennio) il TFS/TFR spettante sarà liquidato con le modalità indicate al precedente punto 2), con la prima quota erogata entro il 15/12/2014.

2014-01-16T00:11:41+00:00
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