Rateizzazione e nuovi termini di pagamento dei TFS e TFA dipendenti pubblici

>>Rateizzazione e nuovi termini di pagamento dei TFS e TFA dipendenti pubblici

 

 

PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE INPS SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE E DI NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO DEI TFS E DEI TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI

 

Come è noto, l’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfr e dei Tfs dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex ENPAS e ex INADEL) alle prestazioni di importo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni in oggetto erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.

In particolare, il comma 484 dell’art. 1, della legge 147/2013, ha stabilito che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

– in unica soluzione, se di importo inferiore o pari a 50.000 euro;

– in due rate annuali, se di importo superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);

– in tre rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente).

 

Il comma 484, del succitato articolo 1, della legge 147/2013, modificando il comma 2, dell’art. 3, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ha, inoltre, elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.

Anche questo incremento del termine ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.

L’INPS, con il messaggio n. 996 del 17/1 u.s., che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, ha fornito le prime istruzioni operative in attesa dell’adeguamento delle procedure gestionali.

Pertanto, nelle more dell’adeguamento degli applicativi specifici e dell’emanazione della circolare applicativa, le sedi periferiche dovranno impiantare e definire tutte le pratiche non interessate dalle novità legislative suddette e, pertanto, relative:

– ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2013;

– ai dipendenti cessati dal servizio anche a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2013;

– ai dipendenti cessati dal servizio per decesso o per inabilità anche a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma a condizione che l’importo lordo complessivo della prestazione sia inferiore o pari a 50.000 euro per i casi in cui il diritto alla pensione non sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2013.

 

 

 

 

2014-01-30T23:00:19+00:00
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