La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032).
Inoltre, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legge, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica, superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che l’introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione víola, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante.