Azione n.69 – Ricorso per gli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali

>>>Azione n.69 – Ricorso per gli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali

 

 

Come è noto, agli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali senza progressione di carriera viene corrisposta la retribuzione professionale docenti per 10 mensilità e non per 12 mensilità (pur avendo la nomina fino al 31/8). Ciò a differenza di quanto avviene per i docenti diversi da quelli di religione ai quali la RPD viene corrisposta per tutta la durata del contratto.

Tale limitazione, prevista dalla circolare ministeriale n. 118 del 14 aprile 2000 che richiama l’art. 25 CCNI 31 agosto 1999, è in palese contrasto con l’art. 45 Dlgs. 165/2001 e con l’art. 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplina la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.

A ciò aggiungasi che, secondo quanto previsto dall’art. 83 CCNL 2006/2009 a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR).

Prima di iniziare la relativa azione sarà necessario inoltrare un atto di diffida e messa in mora. Il testo verrà messo a disposizione dopo la chiusura del termine per la raccolta delle adesioni.

Il giudice dinanzi al quale dovrà essere presentato il ricorso è il Tribunale del lavoro territorialmente competente.

Naturalmente, l’azione giudiziaria da intraprendere comporterà dei costi; pur intendendo contenere gli stessi al minimo, l’Ufficio Legale Centrale ha fissato – per coloro che fossero interessati – come equo contributo, un rimborso spese pari a €. 200,00

Il termine per la raccolta delle adesioni è fissato al 30 novembre 2012.

Successivamente alla raccolta delle adesioni verrà consegnato il testo della diffida e del ricorso , che una volta sottoscritto, verrà consegnato all’avvocato dello SNALS di Oristano per gli adempimenti di competenza.

Si rammenta che all’atto del deposito del ricorso, dovrà essere versato un contributo unificato da calcolare in base al valore della controversia (ridotto al 50% trattandosi di materia lavoro).

Ai fini dell’adesione è necessario che gli interessati facciano pervenire alla Segreteria Provinciale SNALS di Oristano la scheda di adesione debitamente compilata

Si precisa sin da ora che all’avvocato locale dovrà essere consegnata la seguente documentazione da allegare al ricorso:

  1. Certificato di servizio;

  2. Copia dei contratti annuali;

  3. Copia buste paga;

  4. Copia dell’atto di diffida e messa in mora inviata all’istituto scolastico ove si è prestato

servizio e al Miur;

  1. Eventuale risposta dell’Amministrazione;

 

Per chiarimenti ci si può rivolgere alla Segreteria Provinciale SNALS Via Puccini n. 43 Oristano , nei giorni di Lunedì,Mercoledì, Venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

 

2012-11-04T00:30:50+00:00
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