Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare – Rinviato al 31 dicembre 2015 il termine per il passaggio da TFS a TFR
Il 1° dicembre 2010, è stato formalizzato il rinvio del termine, attualmente previsto al 31 dicembre 2010, della possibilità per il personale che fruisce del TFS (trattamento di fine servizio) di optare per il passaggio al TFR (trattamento di fine rapporto); cosa questa obbligatoria per chi vuol aderire alla previdenza integrativa del “Fondo Espero”. Va evidenziato che, tra l’altro, l’accordo prevede la possibilità di ulteriori differimenti.
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare – Rinviato al 31 dicembre 2015 il termine per il passaggio da TFS a TFR
Il 1° dicembe 2010, è stato formalizzato il rinvio del termine, attualmente previsto al 31 dicembre 2010, della possibilità per il personale che fruisce del TFS (trattamento di fine servizio) di optare per il passaggio al TFR (trattamento di fine rapporto); cosa questa obbligatoria per chi vuole aderire alla previdenza integrativa del ” Fondo Espero”. Va evidenziato che, tra l’altro, l’accordo prevede la possibilità di ulteriori differimenti.
Questo slittamento, sollecitato anche dalla CONFSAL, consente al personale di fare le scelte individuali più ponderate alla luce delle recenti innovazioni introdotte relativamente al TFS e TFR dall’art. 12, commi 7-8-9 e 10, della legge 122/2010 che ha convertito il Decreto Legge 78 del 31 maggio 2010.
Da queste norme deriva che coloro che possono vantare un’anzianità ai fini del TFS di almeno 6 mesi e 1 giorno al 31 dicembre 2010, quindi hanno almeno un anno di iscrizione al TFS, al momento della cessazione dal servizio avranno diritto, come prevede la circ. 17/2010 dell’INPDAP alla somma di due importi:
1. relativo all’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 calcolato secondo le conosciute vigenti regole del TFS (1/12 dell’80% della retribuzione dell’ultimo giorno di servizio espressa su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità), definito dall’INPDAP “prima quota di TFS”;
2. relativo alle anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2011 (in anni o frazioni di anno considerando mese intero la frazione superiore a 15 gg.) calcolato secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile (TFR) con applicazione dell’aliquota del 6,91% della retribuzione contributiva utile ai fini TFS (quindi senza l’accessorio generalizzato e la relativa trattenuta), definito dall’INPDAP “seconda quota di TFS”. Si opera una rivalutazione per ogni anno su una percentuale pari all’1,5% fisso aumentato del 75% dell’indice inflativo ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente.
L’importo complessivo finale derivante dalla somma delle due quote è soggetto al trattamento fiscale fissato per il TFS.
Chi, come detto in premessa, intende avvalersi della possibilità di aderire alla previdenza complementare del Fondo “Espero” esercita automaticamente e contestualmente l’opzione di passaggio da TFS a TFR e il montante accantonato (costituito dalla somma delle due quote se l’opzione è esercitata dopo il 1° gennaio 2011) fino alla data di adesione è un primo accantonamento di TFR che si rivaluta con i successivi accantonamenti maturati a partire dall’adesione e non destinati alla previdenza complementare secondo le regole del TFR (75% dell’indice ISTAT + 1,5%).
Tale somma, al momento del collocamento a riposo, sarà integralmente data, salvo le ritenute fiscali, al lavoratore. Successivamente alla data di adesione l’intera quota del 6,91% + la percentuale di contribuzione scelta dal lavoratore incrementata dall’1% a carico dell’Amministrazione va al Fondo Espero e verrà rivalutata col rendimento ottenuto dal fondo. In questo caso la trattenuta del 6,91% opera anche sull’accessorio generalizzato (RPD, CIA e ID). In questo modo si opera una disparità di trattamento tra iscritti al Fondo Espero e quelli che non lo sono.
Ovviamente non è possibile dare consigli validi per tutti; infatti, per esaminare a solo titolo esemplificativo alcune considerazioni, si deve tener presente che:
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chi deve fruire del conseguimento di un “gradone” di carriera con il conseguente incremento retributivo in un periodo relativamente breve, ha ragionevolmente l’interesse di conseguirlo prima di valutare l’adesione a “Espero”;
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chi aderisce ad “Espero” fruisce dell’integrazione dell’1% da parte del datore di lavoro (lo Stato) che è un indubbio beneficio e i contributi versati sono dedotti dal reddito;
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di quanto accantonato per la previdenza integrativa solo una parte (fino ad un massimo del 50%) può essere richiesta dal lavoratore come buonuscita;
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chi non raggiunge i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da “Espero” (permanenza nel fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità) oppure con quanto accantonato in previdenza integrativa avrebbe diritto a percepire una rendita pensionistica annua inferiore all’assegno sociale, può ottenere la liquidazione di tutto il capitale maturato, fatte salve le ritenute fiscali, senza destinare alcunché alla pensione integrativa;
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la previdenza integrativa fruisce di agevolazioni fiscali.