Salvaprecari 2010/2011 – Circolare INPS

>>Salvaprecari 2010/2011 – Circolare INPS

In riferimento all’indennità di disoccupazione spettante a beneficiari dei DD.MM. 68 e 80 del 15/9/2010 (salvaprecari 2010/2011) l’INPS ha emanato apposita nota .

Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa:

 

  • tutte le domande di disoccupazione relative al personale precario della Scuola cessato da un incarico in occasione del termine delle attività didattiche 2009-10 o cessato in conseguenza della scadenza dell’ultima supplenza temporanea nel corso dello stesso anno scolastico, possono essere presentate anche dopo la pubblicazione dell’elenco MIUR 2010-2011 entro e non oltre il 31.12.2010;

  • devono ritenersi ugualmente accoglibili tutte le domande presentate anche prima della pubblicazione del suddetto elenco, ma, comunque, oltre il termine ordinario di scadenza (68 gg.), poiché anche per tali lavoratori non sussisteva la certezza dell’inclusione negli elenchi degli aventi diritto. In particolare devono considerarsi presentate:

a) il 1° luglio 2010, le domande del personale che accede per la prima volta a questa forma di tutela;

b) il 1° luglio 2010, le domande del personale che al 30 giugno 2010 ha fruito di tutte le giornate di una precedente indennità salvaprecari;

c) il primo giorno successivo all’ultimo giorno indennizzato sulla base della normativa salvaprecari 2009-2010, ma fruito dopo la data del 30 giugno 2010;

  • il pagamento decorrerà dall’ottavo giorno successivo a tali date o, nel caso di attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente, posteriore al 31 dicembre, dalla data di detta attestazione;

  • il possesso del requisito contributivo per il riconoscimento del diritto andrà accertato facendo riferimento al giorno in cui è terminato l’ultimo rapporto di lavoro precedente le date di cui ai punti a), b) e c);

  • le eventuali supplenze effettuate nel nuovo anno scolastico 2010 – 2011 sono considerate sospensioni della nuova indennità ottenuta secondo le decorrenze indicate e non comportano lo spostamento del biennio da prendere in considerazione per l’accertamento del requisito contributivo.

 

 

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2010-12-19T18:03:58+00:00
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