Come è noto, la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella G.U. n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali.
In particolare l’art. 2, comma 1, della legge istituisce con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpi e indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
Le due nuove prestazioni sostituiscono a tutti gli effetti le attuali prestazioni di:
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disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
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disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
L’INPS, con la circolare n. 142 del 18/12/2012 ha fornito indicazioni e precisazioni a riguardo. Si riportano, di seguito, ad ogni buon fine gli aspetti salienti della stessa.
Disciplina della nuova indennità di disoccupazione (ASpI).
Destinatari
Sono destinatari tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.
Requisiti
L’indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti :
a) siano in stato di disoccupazione da comprovare dall’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo. L’interessato deve rendere una dichiarazione, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.Questa dichiarazione può essere resa dall’interessato anche direttamente all’INPS;
b) lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:
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durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
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per giusta causa(mancato pagamento della retribuzione; aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; c.d. mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell’azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente);
c) possano far valere almeno due anni di assicurazione.
Per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Si precisa che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012; il biennio andrà calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale data (14 gennaio 2010) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di DS (contributo Ds anche per un solo giorno che comunque si considera come una settimana coperta da contribuzione DS);
d) possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto
Nella contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si considerano utili:
i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Parimenti, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
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malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
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cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
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assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Base di calcolo e misura
L’indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
Durata della prestazione
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco dei prossimi tre anni.
Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013:
• otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
• dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014:
• otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
• dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
• quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015:
• dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
• dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
• sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:
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per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
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per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.
Nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Presentazione della domanda
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
La nuova norma richiama esplicitamente il termine di due mesi e pertanto si deve far riferimento per l’individuazione del termine di presentazione della domanda allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio – 15 marzo; 2 luglio – 2 settembre).
Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:
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ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
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data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
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data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
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ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
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ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
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trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Decorrenza della prestazione
L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:
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dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
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dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno;
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dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità;
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dalle date di cui alle lettere c); d); e); f) del precedente punto qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
Nel caso previsto invece alla lettera b) dello stesso punto la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
Decadenza dall’indennità
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
a. perdita dello stato di disoccupazione;
b. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
c. inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all’art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012;
d. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e. acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.
Disciplina indennità di disoccupazione mini-ASpI
La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013.
Requisiti
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a. possano far valere lo status di disoccupato;
b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Durata della prestazione
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
Per determinare la durata della prestazione, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Sospensione della prestazione
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
La sospensione dell’indennità, sempre nel periodo massimo di 5 giorni, e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato in uno stato estero.
Definizione del trattamento da porre in pagamento
In presenza di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI per la quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita indicazione da parte del lavoratore richiedente da esprimersi secondo le modalità riportate nella domanda telematica, saranno verificati, in alternativa, i presupposti per la concessione ed il pagamento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
Prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per le due indennità.
Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
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online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
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tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Trova altresì conferma l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che decorre, in alternativa:
dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
Regime fiscale
Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente.