Come è noto l’art. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha apportato, tra l’altro, modifiche e integrazioni all’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro relativamente alle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.
L’Inps, con la circolare n. 37 del 14/3 u.s. fa seguito alla propria precedente circolare n. 142 del 18/12/2012, fornendo precisazioni e integrazioni che, sinteticamente, riportiamo.
Durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpI
Per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpI, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni.