Personale ATA – ripartizione economie

>>Personale ATA – ripartizione economie

Come è noto, il 15 dicembre 2010 è stato sottoscritto il CCNI mediante il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle economie concernenti la rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e l’assegnazione di nuove posizioni economiche nell’area contrattuale “B” del personale ATA.

I beneficiari dell’importo una tantum di 180,08 euro (lordo dipendente, pro-capite), sono coloro che erano in servizio nell’anno scolastico 2008/2009, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale incaricato a tempo determinato con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine dell’attività didattica.

Il MIUR, con la nota prot. 634 del 27 gennaio 2011, ai fini della corresponsione di tale importo, ha precisato che:

  • il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire il predetto emolumento purché il rapporto di lavoro non sia stato risolto anticipatamente;

  • la condizione per la corresponsione dell’una tantum è subordinata alla verifica dell’effettivo svolgimento delle funzioni, opportunamente certificato dai Dirigenti scolastici;

  • i Dirigenti scolastici devono trasmettere, nel periodo intercorrente dal 1° all’8 febbraio p.v., utilizzando le apposite funzioni che saranno rese disponibili al SIDI, l’indicazione dei nominativi del personale di ruolo che nel sopraccitato anno scolastico 2008/2009, pur essendo incardinato nella istituzione scolastica, non ha prestato effettivo servizio nella scuola, per l’intero anno scolastico;

  • per “effettivo servizio prestato nella scuola” deve intendersi anche quello svolto dal personale in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza;

  • per il personale oggetto di provvedimenti aventi effetto limitato all’anno scolastico (utilizzazione e assegnazione provvisoria) che non abbia prestato servizio in alcuna istituzione scolastica, la comunicazione deve essere comunque effettuata dalla scuola di titolarità;

  • quale personale con contratto di lavoro di durata annuale ovvero sino al termine delle lezioni, deve essere segnalato, il personale che abbia (o per il quale sia stato) anticipatamente risolto il rapporto di lavoro;

  • qualora l’istituzione scolastica non debba comunicare alcun nominativo, procederà in ogni caso alla segnalazione negativa, utilizzando l’apposita funzione “Nessuna rilevazione da effettuare”;

  • a conclusione della rilevazione, l’una tantum sarà corrisposta mediante i ruoli di spesa fissa.

 

2011-02-02T16:54:21+00:00
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