Part time: domanda entro il 15 marzo

>>>Part time: domanda entro il 15 marzo

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA – TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

art. 39, co. 13 e art. 58, co. 13 del CCNL Scuola 29/11/2007; O.M. n. 446/97, emanata in applicazione del CCNL 4/8/95; leggi n. 662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all’O.M. n. 55/98.

La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.

E’ escluso dalla possibilità di poter presentare la domanda in argomento il personale Ata appartenente al profilo professionale di DSGA.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato:

a)   con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale;

b)   con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);

c)    con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25/2/2000, n. 61.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

 

 

2011-03-08T14:33:51+00:00
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