Il MIUR – Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi Ufficio III – con la Nota 1966, del 30 luglio 2013 inviata ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, ha reso noto che, in base a quanto disposto dall’art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010, dal D.I. n.3 del 14/1/2011 e dall’art. 1, comma 3 del CCNL 13/3/2013, la procedura di riconoscimento servizi è stata modificata per i periodi di servizio pre-ruolo prestati nell’anno solare 2012.
Inoltre, nella stessa nota viene precisato che:
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per il personale docente, i periodi di servizio pre-ruolo prestati nell’anno solare 2012 contribuiranno al raggiungimento della durata minima dei 180 giorni per la valutazione degli a.s. 2011/12 e 2012/13. Tuttavia, nel caso in cui i due a.s. siano riconosciuti, essi contribuiranno alle anzianità utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali rispettivamente per 4 mesi (a.s. 2011/12) e 8 mesi (a.s. 2012/13). L’anzianità riconosciuta per i periodi di servizio prestati nelle università sarà decurtata della quota parte che cade nell’anno solare 2012;
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per il personale ATA, l’anzianità riconosciuta per i periodi di servizio pre-ruolo sarà decurtata della quota parte che cade nell’anno solare 2012;
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per quanto riguarda le procedure di riconoscimento nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, gli a.s. 2011/12 e 2012/13 prestati nel ruolo precedente contribuiranno alle anzianità, rispettivamente, per 4 e 8 mesi.