Personale docente inidoneo
Normativa di riferimento
Art. 15 D.L. 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e
Ricerca (GU n. 214 del 12-9-2013)
Abrogato il comma 13 dell’art. 14 D.L. 6 luglio 2012,n. 95
Che cosa prevedeva il comma 13 abrogato
“Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale competente transita nei ruoli del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo
tecnico……omissis….. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del
verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti
anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza,
tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia”.
Che cosa prevede la nuova norma
a) per i docenti già dichiarati inidonei alla data del 12 settembre 2013
Il personale docente, che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, sarà sottoposto ad una nuova visita medica entro
il 20 dicembre 2013 per una nuova valutazione dell’inidoneità.
In esito a questa visita, se la dichiarazione di inidoneità non viene confermata, il personale
interessato torna a svolgere la funzione docente.
Se la dichiarazione di inidoneità viene confermata, avrà 30 giorni di tempo per chiedere di
transitare nei profili Ata di assistente amministrativo o tecnico.
Il personale può chiedere di transitare direttamente nei profili Ata di assistente amministrativo o
tecnico senza essere sottoposto ad una nuova visita medica.
Il personale che non presenta la domanda o la cui istanza non venga accolta per carenza di posti
disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, in ambito provinciale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle
Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università.
b) per i docenti inidonei dopo il 1° gennaio 2014
I docenti dichiarati, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidonei alla propria
funzione per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti, avranno 30 giorni di tempo per chiedere
di transitare nei profili Ata di assistente amministrativo o tecnico.
Chi non presenta la domanda o non trova un posto disponibile, transita obbligatoriamente in altre
pubbliche amministrazioni, in ambito provinciale.
Integrazione commissioni mediche
Le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, incaricate di valutare
l’inidoneità per motivi di salute del personale docente della scuola, sono integrate da un
rappresentante del MIUR designato dal competente ufficio scolastico regionale.