MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA A.S. 2014/2015 – SOTTOSCRITTO IL CCNI
Nel primo pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2014, si è tenuta al MIUR la riunione per la sottoscrizione del CCNI per la Mobilità del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015.
Al termine della riunione le parti hanno proceduto alla sottoscrizione del Contratto Nazionale Integrativo concernente la mobilità per il personale Docente, Educativo ed ATA, già sottoscritto, in ipotesi, lo scorso 17 dicembre 2013.
La sottoscrizione è stata possibile a seguito della conclusione del lungo iter di verifica previsto dall’art. 40 bis, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001. Si ricorda che il testo è stato prima verificato all’interno del MIUR, dalla Direzione Generale del Bilancio e dall’Ufficio Centrale del Bilancio e successivamente inviato, per l’accertamento congiunto, effettuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato IGOP, della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli derivanti da norme di legge e dalla contrattazione nazionale.
Solo dopo che tutti gli organismi preposti hanno effettuato le previste verifiche e che, in data 25 febbraio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ha sottoscritto comunicazione, nella quale, a seguito di tali verifiche, F.P. e MEF esprimevano parere favorevole all’ulteriore corso della ipotesi di contratto, è stata finalmente effettuata, in data odierna, la sottoscrizione definitiva del CCNI.
Lo SNALS-Confsal prende atto, ancora una volta, che la lungaggine delle verifiche ha in parte vanificato la volontà, più volte espressa dal nostro sindacato, di procedere con la massima celerità, per attuare una tempistica delle operazioni di mobilità più accettabile di quella degli anni scolastici precedenti e per non ritardare le operazioni successive, e cioè utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e nomine in ruolo per l’a.s. 2014/2015; va comunque sottolineato che le date fissate per la mobilità per l’a.s. 2014/15 sono comunque anticipate rispetto a quelle dell’a.s. 2013/14.
Il testo sottoscritto in data odierna è identico a quello sottoscritto in ipotesi il 17/12/2013, tranne la prima pagina, nella quale si parla di CCNI e non di ipotesi di CCNI e la data di sottoscrizione, effettuata in data odierna, oltre che le firme di sottoscrizione nuovamente apposte nella pagina finale.
Nel rinviarvi, comunque, ad una attenta lettura del testo del CCNI, vi segnaliamo alcune (le stesse già segnalate in relazione all’ipotesi), omettendo quelle ovvie, quali quelle di aggiornamenti da a.s. 2013/2014 ad a.s. 2014/2015, ecc..
Nella PREMESSA le parti hanno concordato sull’opportunità di prevedere un punteggio per i docenti che, a seguito della frequenza dei corsi CLIL, avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera.
All’art. 1 – (CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO)
Al comma 4, tra le possibili motivazioni della riapertura del confronto negoziale, (anche su richiesta di un solo soggetto firmatario), è stata prevista anche l’attuazione dell’art. 15 del D.L. 104/2013, convertito in legge 128/2013.
Al comma 5, è stata prevista una possibile riapertura del confronto negoziale, (anche su richiesta di un solo soggetto firmatario), per definire una sessione contrattuale per la mobilità relativa al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, alla luce della circolare sugli organici di diritto, attuativa dell’art. 15 della legge 128/2013 (di conversione del D.L. 104/2013).
All’art. 2 – (MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO. DESTINATARI)
Al comma 2, in applicazione dell’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013, convertito in legge 128/2013, è stato previsto che il personale docente non può partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un triennio a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo; in conseguenza i docenti assunti con decorrenza giuridica 1.9.2011 o precedente, possono presentare domanda di mobilità interprovinciale.
Il blocco triennale per la presentazione di domanda di mobilità interprovinciale non si applica ai beneficiari dell’art. 7, comma 1 punti I – III e V del contratto, con la precisazione, (che recepisce una nota già emanata dall’Amministrazione lo scorso anno, a proposito del blocco quinquennale all’epoca previsto) che il figlio che assiste un genitore con grave disabilità può derogare dal blocco triennale ai fini della mobilità interprovinciale, pur non beneficiando della precedenza prevista all’art. 7 punto V.
Al punto 5 si prevede che l’assegnazione delle sedi ai titolari delle classi di concorso C555 e C999, che sono transitati su altra classe di concorso o posto, avviene nell’ambito delle tre fasi della mobilità territoriale.
All’art. 3/bis – (MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEI DOCENTI TRANSITATI NEI RUOLI STATALI)
Al comma 2 si prevede che a partire dall’anno 2014/2015 i posti vacanti presso l’istituto “L. Da Vinci”, “Barabino Galilei” di Genova e “Dosso” di Ferrara sono disponibili ai fini della mobilità territoriale e professionale in entrata, a condizione che le operazioni di transito siano state completate.
All’art. 5 – (RIENTRI E RESTITUZIONI A RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA)
Al comma 1, tra i destinatari dell’assegnazione di sede definitiva con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità, viene inserito il personale di cui all’art. 15, commi 6 e 7, del D.L. 104/2013 convertito in Legge 128/2013.
All’art. 7 – (SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO)
Al comma 1 (sistema delle precedenze comuni) sono state apportate alcune modifiche e, in particolare:
– al punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative – è stata prevista, per i soggetti di cui ai punti 1 (disabili di cui all’art. 21 della L. 104/92) e 3 (personale appartenente alle categorie previste dall’art. 33 comma 6 della L. 104/92), la precedenza nei trasferimenti anche nella prima fase;
– al punto V è stato integrato il titolo che diviene quello appresso riportato “ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’: ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE”.
Inoltre è stata aggiunta la precedenza, anche nella prima fase, tra distretti diversi dello stesso comune, oltre che nella seconda e terza fase dei trasferimenti ai genitori, anche adottivi, ed a chi esercita tutela legale, (individuato dall’Autorità Giudiziaria competente), di disabile in situazione di gravità, al coniuge, e, limitatamente alla prima e seconda fase, al solo figlio referente unico che assista il genitore.
È stato precisato che, ai fini della mobilità a domanda, la condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto V deve avere carattere permanente.
Al comma 2 (esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto) è stata effettuata una riscrittura del punto a, chiarendo, per i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I – III – V e VII del comma 1 dell’art. 7, che tali precedenze sono riconosciute alle condizioni previste nei singoli punti. È stato inserito, tra le precisazioni di cui al punto a, che nei casi di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità l’esclusione dalla graduatoria si applica anche in casi di patologie con certificazione di disabilità rivedibile, a condizione che la durata del riconoscimento ecceda il termine di scadenza delle domande di mobilità volontaria.
Al comma 3 (campo di applicazione del sistema delle precedenze) sono state effettuate alcune precisazioni e integrazioni ed, in particolare:
– al punto a si chiarisce che le precedenze di cui al comma 1, valide ai soli fini della mobilità volontaria, non sono valide ai fini della riassegnazione del personale a seguito del dimensionamento (artt. 20, 47 e 48 del CCNI);
– al punto b si precisa che le precedenze di cui al comma 2 sono valide ai soli fini dell’esclusione dalla graduatoria di istituto dei perdenti posto, inserendo il chiarimento “compresa l’individuazione del perdente posto a seguito del dimensionamento”.
È stato inoltre inserito un nuovo punto c, nel quale si prevede che, in riferimento al comma 18 dell’art. 18, l’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione di cattedra orario esterna di nuova istituzione, si attua soltanto in caso di cattedra orario tra comuni diversi o distretti sub-comunali diversi.
È stato previsto un nuovo comma 4 relativo a “Decadenza dal beneficio delle precedenze”.
In tale comma si prevede, per i beneficiari delle precedenze di cui all’art. 7, l’obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alle stesse, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento.
All’art. 9 – (DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI)
È stato precisato, al comma 1 – punto a, che la situazione di gravità delle persone con sindrome di down, ai sensi della L. 289/2002, può essere documentata, anche ai fini della mobilità, con certificazione del medico di base.
All’art. 21 – (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA)
Al comma 2: è stata prevista, per i posti di sostegno, l’individuazione dei perdenti posto distinta per ciascuna tipologia. Il docente soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità se in possesso di specializzazione per una tipologia di posto per la quale ci sia posto vacante nell’ambito della stessa scuola, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.
All’art. 22 – (TRATTAMENTO PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA)
Al comma 7, in riferimento alle domande condizionate al permanere nella posizione di sovrannumero del personale docente soprannumerario, si precisa che prima di richiedere codici di altri comuni o distretti sub-comunali, tale personale deve richiedere anche il codice del distretto sub-comunale di titolarità (ovviamente nel caso in cui il comune di titolarità abbia più distretti).
All’art. 24 – (TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ED ARTISTICA)
Al comma 4, è stata effettuata, per la scuola secondaria, una modifica analoga a quella effettuata all’art. 22 comma 7, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria.
All’art. 31 – (SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI PENITENZIARIE)
Ai fini della priorità ivi prevista nella prima, seconda e terza fase della mobilità, è stato sostituito il termine “tre anni di esperienza” con “tre anni di servizio”
All’art. 32 – (SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI)
È stata inserita la precisazione che la priorità destinata all’accesso ai corsi per l’istituzione e la formazione degli adulti presso i Centri Territoriali e di Corsi Serali per chi abbia comunque tre anni di servizio in tali tipologie di insegnamento, si applica non soltanto nella seconda fase, ma anche nella prima e nella terza.
All’art. 37/bis – (MOBILITA’ INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA)
È stato previsto, al comma 8, il diritto all’utilizzo con precedenza, per il rientro nella scuola di servizio relativo all’a.s. 2012/2013.
PERSONALE ATA
All’art. 44 – (DESTINATARI)
E’ stato modificato il comma 2, inserendo nei destinatari dei movimenti il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 104/2013, convertito in L. 128/2013.
All’art. 47 – (DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO)
Al comma 3, punto II, è stata prevista, per i DSGA assegnati a domanda sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche del “singolo dimensionamento”, la possibilità del rientro con precedenza (ai sensi dei punti II e IV dell’art. 7 del CCNI) in una delle istituzioni scolastiche oggetto del dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, analogamente ai DSGA individuati perdenti posto. È stato, inoltre, previsto un nuovo comma 8 relativo al DSGA titolare in scuola sottodimensionata, che sia stata oggetto di dimensionamento per l’anno successivo, che potrà richiedere di beneficiare del diritto di precedenza (nel caso la scuola di precedente titolarità non risulti esprimibile), per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, di comune viciniore. Potrà nuovamente richiedere il rientro con precedenza, nell’ottennio, nel caso la scuola sottodimensionata dovesse divenire, nuovamente, sede esprimibile; qualora non abbia ottenuto trasferimento con precedenza.
Per quanto riguarda le TABELLE DI VALUTAZIONE, relative al personale docente ed educativo, vi precisiamo che all’allegato D punto A – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTO A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, nella parte III – Titoli generali – al punto F, è stata inserita la valutabilità del diploma rilasciato da Accademie di belle arti o Conservatori di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31/12/2012, in applicazione della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).
Nessuna modifica è stata apportata alla TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE E DEL PERSONALE ATA.
Va evidenziato, però che in più note relative sia alle tabelle del personale docente e del personale ATA, nonché nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria e artistica e del personale educativo sono state apportate alcune integrazioni, tra le quali citiamo: “non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001” e la precisazione, in ordine al punteggio relativo alla continuità che il congedo, richiesto ai sensi del decreto n. 151/2001, non interrompe la maturazione del punteggio della continuità e che il punteggio relativo alla continuità non viene interrotto, altresì, nemmeno dall’utilizzo del personale docente in altri compiti per inidoneità temporanea.
Presentazione delle domande
Per quanto attiene la presentazione delle domande, vi precisiamo che i termini iniziali e finali per la presentazione delle stesse, oltre ad alcune specifiche modalità, saranno fissate con apposita Ordinanza Ministeriale già sottoposta in bozza alle OO.SS, in un apposito incontro, al fine di rendere operativa la presentazione delle domande, subito dopo la sottoscrizione definitiva del contratto.
L’O.M. sarà subito inviata alla firma del nuovo Ministro e si spera possa essere firmata con la massima celerità.
Vi ricordiamo che la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2014/15, avverrà via web, tramite la procedura POLIS, sia per i docenti per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado, che per il personale ATA. A tal fine suggeriamo agli interessati di procedere alla registrazione, per la quale è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica ……@istruzione.it.
L’Amministrazione ha confermato, come anticipato ieri, le date di presentazione delle domande di mobilità per il personale docente ed educativo dal 28/2 al 29/3 p.v.; invece, al fine di non appesantire la funzionalità del sistema operativo relativo alle istanze on line, con le inevitabili conseguenze negative sulla funzionalità dello stesso (caduta di linea, ecc.), per il personale ATA la presentazione delle domande sarà avviata successivamente.
La presentazione delle domande relative al personale ATA, avverrà nel periodo compreso tra l’11/3 al 9/4 p.v..
Ovviamente, le date sopra citate saranno definitive soltanto dopo l’avvenuta firma dell’ordinanza da parte del Ministro. La stessa O.M. sarà inviata, dal MIUR, con specifica nota di trasmissione, agli Uffici Scolastici Regionali, congiuntamente al CCNI sottoscritto in data odierna.
Sarà nostra cura, ovviamente, tenervi urgentemente informati sull’evolversi della .
Vi precisiamo, altresì, che le domande di mobilità non riguardano i docenti di religione cattolica, per i quali sarà emanata, come ogni anno, una successiva apposita ordinanza ministeriale, per la cui emanazione non è stato ancora intrapreso il confronto con le organizzazioni sindacali.