RESOCONTO SEDUTA TAVOLO TECNICO SULLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Si è svolta stamane, 04.06.2014, la programmata seduta del tavolo tecnico sulla retribuzione del personale della scuola.
Nel corso della riunione sono state riprese ed affrontate le problematiche connesse al pagamento delle ore eccedenti ed alle ricostruzioni di carriera, già oggetto di discussione nella precedente seduta svoltasi qualche mese fa.
Nello specifico, ci si è soffermati sulle seguenti questioni:
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compenso spettante al commissario degli esami di stato impegnato su due classi appartenenti alla stessa commissione;
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necessità di impinguare il fabbisogno necessario per il pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, attualmente gravante unicamente nell’ambito delle risorse destinate al MOF (Fondo Miglioramento Offerta Formativa);
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individuazione dei docenti per l’insegnamento nei corsi integrativi per i diplomati dei licei artistici e finanziamento delle ore prestate dagli stessi;
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retribuzione delle ore eccedenti prestate su cattedre costituite con orario settimanale superiore alle 18 ore settimanali o su spezzoni in classi collaterali che non sono stati utilizzati per costituire le cattedre, con particolare riguardo alla durata del contratto stipulato ed ai riflessi su di esse delle assenze eventualmente effettuate;
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valutazione ai fini della progressione economica di carriera dei servizi giuridici riconosciuti a seguito di conciliazione;
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recepimento della sentenza della Corte di Cassazione n. 2037 del 29/1/2013 che sancisce il diritto al riconoscimento nella ricostruzione di carriera del servizio di ruolo prestato nella scuola materna;
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modalità di inquadramento dei docenti che ottengono il passaggio di ruolo nello stesso ordine di scuola, in attuazione dell’art. 487 del D.Lvo n. 297/94;
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adeguamento del sistema telematico del MIUR ai termini per l’adozione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera da parte delle scuole, fissati dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4/7/2010, emanata in attuazione dell’art. 74 della Legge n. 63 del 18/6/2009, in 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte degli interessati;
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emanazione di chiarimenti circa l’applicabilità al personale della scuola del disposto dei commi 458 e 459, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 – Finanziaria 2014 – con i quali nei passaggi di ruolo tra pubbliche amministrazioni viene abrogato l’assegno ad personam previsto dall’art. 202 del DPR 10/1/57, n. 3 e dall’art. 3, commi 57 e 58, della Legge 24/12/93, n. 537 e previsto la corresponsione di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
In merito a quanto sopra rappresentato l’Amministrazione si è riservata:
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una ulteriore pausa di riflessione, previo confronto con il MEF;
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di individuare e comunicare la data per la prossima riunione.