Immissione in ruolo: aggiornate le FAQ del MIUR

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PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONI: IL MIUR PUBBLICA NUOVE FAQ

Il MIUR ha pubblicato nuove FAQ (dalla 18 alla 24) rispetto a quelle pubblicate il 28 luglio.

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10 Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni cosa succede?
Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrò iscritto nelle graduatorie fino al loro esaurimento (vedi anche FAQ n. 18)

  1. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, potrò comunque essere assunto in futuro?

Naturalmente non si potrà essere assunti nel 2015/2016, proprio perché non si è presentata la domanda.

Per quanto riguarda gli anni successivi, va ricordato che nel 2016/2017 cambierà la geografia dei posti vacanti e disponibili poiché molti di questi potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015. Quindi, i primi scorrimenti nelle graduatorie ad esaurimento che eventualmente rimarranno in vigore dopo il piano straordinario potrebbero non avvenire prima del 2017/2018. Va inoltre ricordato che le graduatorie non esaurite potranno essere scorse solo nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili della provincia di riferimento, poiché il rimanente 50 per cento è riservato al prossimo concorso che sarà bandito entro il 1° dicembre 2015. Infine, la distribuzione dei posti per classe di concorso dipenderà anche dal fabbisogno espresso dalle scuole con i Piani triennali dell’offerta formativa e, dunque, ad oggi non è conosciuta.

  1. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, avrò la possibilità di continuare comunque a lavorare nella scuola statale in qualità di supplente?

Entro il limite del periodo massimo di 36 mesi consentito dall’articolo 1, comma 131, della legge 107/2015. E solo nel caso in cui vi siano posti disponibili.

Occorre tener presente che nel 2015/2016 non rimarranno posti vacanti e disponibili poiché saranno tutti occupati al termine del piano assunzionale straordinario. Anche nel 2016/2017 con ogni probabilità non vi saranno posti vacanti e disponibili in molte province poiché potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della citata legge 107/2015. Inoltre, l’Amministrazione svolgerà concorsi con cadenza regolare e dunque tutti i posti vacanti e disponibili potranno in ogni caso essere occupati dai vincitori dei concorsi stessi, senza dunque che ne rimangano da coprire con supplenze. In conclusione, il fabbisogno di supplenti sarà più basso in futuro rispetto a quanto accaduto sino al 2014/2015, sarà limitato all’organico di fatto e sarà distribuito geograficamente in maniera diversa.

  1. Quando saranno effettuate le proposte di incarico a tempo indeterminato per le fasi B e C ? Prima o dopo le proposte di supplenza sino al termine delle attività didattiche ?

Gli USR inizieranno le operazioni di conferimento delle supplenze sino al termine delle attività didattiche, per la copertura dei posti disponibili, ma non vacanti, dell’organico di fatto (vedi anche FAQ 21), prima del termine previsto per l’accettazione delle proposte di incarico a tempo indeterminato.

  1. Se ho accettato una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche prima che mi venga proposto l’incarico a tempo indeterminato, dovrò lasciare la supplenza per poter accettare la proposta ?

No, si potrà proseguire il contratto di supplenza sino al suo termine naturale e, contemporaneamente, accettare la proposta di incarico a tempo indeterminato. La legge prevede, in questo caso, che la nomina a tempo indeterminato sia giuridica a decorrere dal primo settembre 2015, mentre la presa di servizio sul posto a tempo indeterminato dovrà avvenire solo al termine del contratto di supplenza in essere.

  1. Corro il rischio che tutti i posti a tempo indeterminato nella mia provincia siano occupati da colleghi che l’hanno indicata come seconda, terza o persino centesima preferenza?

La fase B del piano assunzionale è preceduta dalla fase A, che garantisce a tutti di trovar posto nella propria provincia, entro il limite dei posti disponibili. Anche per quanto riguarda la fase C, l’allocazione degli aspiranti ai posti avverrà secondo il meccanismo previsto dalla legge 107/2015, che salvaguarda le aspettative di tutti, consentendo di esprimere l’ordine di preferenza tra le province. In particolare, anche per la fase C l’assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire – al massimo delle possibilità – che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l’ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa.

  1. Se sono nominato in una provincia diversa da quella che preferivo maggiormente, dopo quanto tempo e con quali regole potrò fare domanda per rientrare nella mia?

Si potrà far domanda per rientrare nell’ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città metropolitana.

Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell’anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, possano partecipare nel 2016/2017, in subordine ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione.

Inoltre, la legge prevede, sempre in deroga al vincolo di permanenza nella provincia di prima assegnazione, che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda MOTIVATA per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

  1. Quando saranno effettuate le proposte di incarico a tempo indeterminato?

Le proposte in questione saranno effettuate, per la fase B, indicativamente tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, mentre per la fase C ciò avverrà entro il mese di novembre.

 

2015-08-11T07:33:39+00:00
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