L’Inps è intervenuta con la circolare n. 152 del 18/8/2015 sulla fruizione del congedo parentale in modalità oraria prevista dal D.vo n. 80 del 15/6/2015, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge delega n. 189/2014 (Job Act).
A riguardo, in tale disposizione viene precisato che:
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la modalità di fruizione oraria del congedo parentale, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite istruzioni con circolari n. 17 del 26/1/82, n. 109 del 6/6/2000, n. 8 del 17/1/2003;
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l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto restano invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo;
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i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera, mensile, oraria) e pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva;
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se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con compresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa (ved. precedenti messaggi n. 28379 del 25/10/2006 e n. 19772 del 18/10/2011);
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il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento o nei giorni in cui il genitore fruisce dei permessi orari per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità;
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ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero;
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l’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto, il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.
Si precisa, infine, che le modifiche in materia di congedi parentali apportate con il decreto L.vo n. 80 del 15/6/2015, sono state rese definitive ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto L.vo 14/9/2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10/12/2014, n. 183”.