CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: SOTTOSCRITTA AL MIUR L’IPOTESI DI CONTRATTO
Nella mattinata di oggi, 15 giugno 2016, si è conclusa al MIUR, al termine di un serrato confronto, la definizione della Ipotesi di CCNI per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’a.s. 2016/17.
Nell’invitarvi ad un’attenta lettura dell’Ipotesi di CCNI appena sottoscritta, vi segnaliamo soltanto alcuni aspetti salienti della stessa.
All’art. 2 – DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI – sono stati effettuati, rispetto all’analogo CCNI per assegnazioni e utilizzazioni provvisorie per l’a.s. 2015/16, (non ancora sottoscritto in via definitiva in quanto non è ancora terminato l’iter di verifica dello stesso, da parte di Funzione Pubblica e MEF) alcune modifiche o inserimenti. Sono stati inseriti, tra gli aventi titolo a produrre domanda, al punto G, i docenti già titolari delle dotazioni organiche di sostegno della scuola secondaria di II grado che non abbiano potuto ottenere la conferma sulla propria sede di servizio.
Inoltre, al punto L, è stata prevista la possibilità, per i docenti titolari su insegnamento curriculare, di chiedere l’utilizzo oltre che sui posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie, anche sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di II livello, previsti dal DPR 263/2012. Al comma 4 è stato previsto, limitatamente al personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera B dell’art. 1 della L. 107/2015, che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine della fase C – allegato 1 CCNI 8/4/2016, e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo che lo stesso, limitatamente all’a.s. 2016/2017, sia assegnato d’ufficio, anche in soprannumero, ad una sede, al termine delle operazioni previste dal CCNI 15/6/2016.
Al comma 6 si prevede, per il titolare di cattedra costituita su più scuole, il completamento nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore. Al comma 7 sono state previste specifiche norme per i docenti di religione cattolica nei casi di riduzione, nella scuola di servizio, dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad 1/5. Gli stessi, nel caso non completino l’orario in tale scuola, sono utilizzati nell’ambito della stessa in attività specifiche, dando priorità alle supplenze temporanee. Nel caso di docenti in servizio su più scuole, (insegnanti di religione cattolica), effettueranno tali ore nella scuola in cui si è verificata la riduzione. In assenza di ore in tale ultima, le ore di completamento saranno effettuate nella I sede di servizio. Il docente in servizio su più scuole completerà l’orario nella I scuola, nel caso si determini la disponibilità di ore. Al comma 11, sempre per gli insegnanti di religione cattolica di ruolo, è stata prevista la possibilità di utilizzo, ai sensi del comma 3 dell’art. 2, del CCNI per gli insegnanti incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 L. 186/03 (revoca dell’idoneità).
All’art. 3 – CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONI DELLE DISPONIBILITA’ – in relazione agli accordi da effettuarsi a livello regionale per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità, si prevede una distinzione tra i posti vacanti in organico dell’autonomia e quelli derivanti dall’adeguamento dello stesso all’organico di fatto.
All’art. 5 – CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI – al comma 7 è stata inserita la possibilità, per un più ampio utilizzo del personale appartenente a posti o classi di concorso in esubero, di prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche, pari all’eccedenza di personale. Inoltre, al comma 9, è stato ribadito che le utilizzazioni dei docenti di sostegno di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare, prevedendo il riparto dei posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione, nelle 4 aree disciplinari, proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area, come previsto all’art. 3 comma 1 del CCNI.
All’art. 6 bis – UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI – al comma 1 è stato previsto l’utilizzo, nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione, anche l’applicazione del medesimo articolo ai docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2015/16. Al comma 11 è stata prevista la possibilità di conferma, con priorità sul posto o quota oraria assegnata nell’a.s. 2015/2016, estendendo tale norma agli assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2015/2016, che hanno diritto, a domanda, alla conferma, con priorità, su posto e sulla quota oraria assegnata nell’a.s. 2015/2016.
Inoltre al comma 12, nel caso di ore disponibili inferiori alla richiesta di conferma nella specifica disciplina, rispetto all’a.s. 2015/2016, è stata prevista l’individuazione degli aventi titolo alla conferma, sulla base degli anni di effettivo servizio prestato nel liceo musicale richiesto, nella medesima disciplina; in caso di concorrenza, sulla base dei titoli previsti dalla tabella relativa alla mobilità professionale del CCNI 8/4/2016. Sulle ulteriori disponibilità gli utilizzi sono effettuati anche per completare l’orario dei docenti confermati, in base alla posizione occupata in graduatoria, compresi i docenti titolari in altra provincia (dando priorità agli appartenenti a classi di concorso in esubero). Nell’ordine delle operazioni dei licei musicali si precisa, nella nota, che la titolarità nella provincia o fuori dalla provincia è riferita all’a.s. 2016/2017.
All’art. 7 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE – al comma 1, nell’individuazione di coloro che hanno titolo a richiedere l’assegnazione provvisoria, è stato precisato che la stessa può essere richiesta da tutti i titolari di ogni ordine e grado, ivi compresi i titolari di ambito, che siano in possesso dei motivi previsti l’effettuazione di tale richiesta e cioè:
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ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificati anagrafici;
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ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
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gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria:
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ricongiungimento ai genitori.
È stato inoltre previsto, analogamente a quanto veniva già indicato (nei precedenti CCNI), che i nominati a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica coincidente o successiva all’inizio dell’a.s. 2016/2017, non possono produrre domanda di assegnazione provvisoria. È stato, inoltre ribadito, al comma 6, (allorché si prevede la possibilità di assegnazione provvisoria per tutto il personale assunto con decorrenza giuridica dall’a.s precedente a quello per cui si effettuano le operazioni di assegnazione provvisoria) che tale norma riguarda anche i titolari di ambito.
Al comma 12 è stato chiarito che le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sia sui posti dell’organico dell’autonomia che su quelle di adeguamento all’organico di fatto (art. 1 comma 69 L. 107/2015).
Inoltre al comma 13 dopo aver confermato lo scambio di cattedra o posto tra coniugi anche tra provincie diverse, è stata introdotta dato il carattere straordinario delle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2016/2017, al termine delle operazioni e a richiesta degli interessati, la possibilità di scambio tra due docenti del medesimo insegnamento, che abbiano prodotto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e non l’abbiano ottenuta. In tale comma però si precisa che, successivamente, di intesa con le OO.SS., il MIUR fornirà indicazioni agli uffici, per assicurare trasparenza e omogeneità della suddetta procedura. Anche tale possibilità di scambio tra due docenti abilitati e titolari dello stesso insegnamento, sarà sottoposto alla contrattazione regionale per regolare le modalità di attuazione di tale scambio.
All’art. 8 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – al punto II – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI 8 ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’, l’aggiornamento della data relativa al personale docente che beneficia di tale possibilità, cioè il personale, trasferito d’ufficio quale soprannumerario, a domanda condizionata ovvero d’ufficio a partire dall’a.s. 2008/2009, che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità; ciò per il personale che abbia richiesto tale rientro a partire dall’a.s. 2008/2009 e/o successivi.
Al punto IV – ASSISTENZA – alla lettera G, è stato previsto l’inserimento del personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Inoltre, alla lettera H è stato inserito il personale docente, destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che sia coniuge di soggetto con disabilità o figlio unico o individuato come referente unico che presta assistenza al genitore.
Al punto L, è stata elevata da 3 a 6 anni, per effetto della nuova normativa, l’età relativa ai figli delle lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, per fruire della precedenza prevista in tale punto.
Inoltre, al punto M è stata prevista una nuova precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con prole di età superiore a 6 anni e inferiore a 12 anni, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
Al punto 7 – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie), è stata inserita una nota 3 che prevede l’inserimento, tra i beneficiari di questa precedenza delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali.
PERSONALE ATA
Per quanto attiene al personale ATA, le modifiche, oltre a quelle ovvie relative a variazioni di data e di anno scolastico, riguardano precipuamente gli artt. 12, 13 e 18.
All’art. 12 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE ATA – si prevede, al comma 2, in merito al quadro complessivo delle disponibilità che esso deve ricomprendere una o più tra quelle derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche ed educative correlate ai nuovi compiti previsti in relazione alle procedure amministrative collegate ai processi di riforma previsti dalla normativa vigente quali: programmazione delle attività di formazione rivolte per il personale ATA, adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche relativi ad atti per cessazioni dal servizio, contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale, esigenze di supporto amministrativo per l’apertura pomeridiana delle scuole, incremento dell’alternanza scuola-lavoro con particolare riferimento alla costruzione del libretto telematico, individuazione del fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica e che possono, pertanto, svolti da reti di scuole in base a specifici accordi comunicati agli Uffici scolastici territoriali di competenza, ivi comprese le esigenze legate alla istruzione per gli adulti, nonché l’utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, per esigenze di funzionamento dei laboratori.
All’art. 13 – ULTERIORI CRITERI PER LA DETERMINAZIONI DELLE DISPONIBILITA’ RIFERITI AL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI, al comma 1, viene enunciato che la contrattazione decentrata regionale definisce il quadro delle disponibilità in cui comprendere una o più disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, con riguardo alle competenze delineate nell’ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze e finalità delineate nel comma 2, dell’art. 12, anche con riferimento alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”.
E’ fatta salva, comunque, l’utilizzazione a domanda nella sede di precedente titolarità del DSGA soprannumerario per effetto dell’applicazione dell’art. 4, comma 70, della Legge n. 183/2011 in luogo della reggenza. In subordine, tali posti sono disponibili per l’utilizzazione di eventuale, ulteriore, personale in esubero.
E’ consentita, altresì, l’utilizzazione del personale in esubero per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche.
All’art. 18 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – si prevede al punto II – PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI 8 ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’, l’aggiornamento della data relativa al personale che beneficia di tale possibilità, cioè il personale, trasferito quale soprannumerario, a domanda condizionata ovvero d’ufficio a partire dall’a.s. 2008/2009, che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità; ciò per il personale che abbia richiesto tale rientro a partire dall’a.s. 2008/2009 e/o successivi.
Al punto IV – ASSISTENZA – alla lettera F è stato previsto l’inserimento della precedenza per il personale ATA destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che sia genitore, anche adottante o chi eserciti tutela legale, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Inoltre, alla lettera G è stato inserito il personale ATA, destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104/92, che sia coniuge di soggetto con disabilità o figlio unico o individuato come referente unico che presta assistenza al genitore.
Al punto I, è stata elevata da 3 a 6 anni, l’età relativa ai figli delle lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, per fruire della precedenza prevista in tale punto.
Inoltre, al punto L è stata prevista una nuova precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con prole di età superiore a 6 anni e inferiore a 12 anni, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
Al punto 7 – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie), è stata inserita una nota 5 che prevede l’inserimento, tra i beneficiari di questa precedenza delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali.
Per quanto attiene le tabelle di valutazione, le stesse sono quelle di cui al CCNI per la mobilità 8/4/2016, senza apportare alle stesse nessuna modifica.
Presentazione delle domande
Qualora le verifiche sopra citate dovessero comportare tempi troppi lunghi si verificherà le possibilità di presentazione delle domande prima del completamento di tale iter, in modo da dare agli interessati i tempi adeguati per la presentazione delle stesse e all’Amministrazione la possibilità di esame delle domande ed effettuazione delle relative operazioni.
Ovviamente sarà nostra cura tenervi informati sugli esiti del successivo iter.