Nella mattinata del 2 novembre 2016, si è tenuto al Miur un incontro con il seguente o.d.g.: “Indicazioni operative sulle nuove procedure e sulle tempistiche per il pagamento delle supplenze brevi”.
La delegazione di parte pubblica ha illustrato i contenuti della circolare n. 6 (prot. 16294 del 28 ottobre 2016) e del D.P.C.M. del 31 agosto 2016, relativi all’oggetto della riunione.
La circolare n. 6, avente per oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2016 – emanato in attuazione dell’art. 1-sexies (“Incarichi di supplenza breve e saltuaria”) del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2016, n. 89, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 241 del 14 ottobre 2016. Prime indicazioni tecniche ed operative per l’attuazione”, rende noto che, in data 14 ottobre 2016, è stato pubblicato in G.U. il DPCM 31 agosto 2016, che ha disciplinato le procedure per garantire alle istituzioni scolastiche la tempestiva assegnazione delle risorse economiche per il pagamento delle somme spettanti al personale a tempo determinato, a seguito degli incarichi di supplenza breve e saltuaria e dettaglia le fasi di acquisizione al SIDI dei contratti per l’elaborazione da parte di NoiPA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, di tale DPCM, che ha disciplinato, in maniera dettagliata, le varie fasi di pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Affinché le scuole possano individuare correttamente il codice della tipologia di contratto da inserire al SIDI – gestione contratti -, la CM richiama, ai sensi delle norme vigenti, la definizione delle tre tipologie di supplenza che si possono verificare durante l’anno scolastico:
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“supplenze annuali” (che transitano su un altro canale del sistema informativo diverso dalla cooperazione applicativa MIUR e MEF)
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“supplenze fino al termine delle attività didattiche (che transitano su un altro canale del sistema informativo diverso dalla cooperazione applicativa MIUR e MEF)
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“supplenze brevi e saltuarie”, alle quali sono riconducibili tutti i casi non previsti ai punti a) e b).
Tali definizioni vengono dettagliate sia per il personale docente ed educativo che per il personale ATA.
La C.M. richiama che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPCM 31/8/2017 è responsabilità e cura del Dirigente scolastico l’individuazione della corretta tipologia di supplenza, adempimento indispensabile per l’esatta imputazione delle spese.
La C.M. ribadisce che, per garantire entro 30 giorni il pagamento al personale supplente breve e saltuario, occorre che, da parte delle scuole, vi sia l’effettuazione di un continuo monitoraggio dei contratti inseriti fino all’accertamento dello stato del contratto ad “accettato da NoiPA”.
Inoltre, individua le responsabilità e sanzioni per il dirigente scolastico che deve assicurare la procedura di stipula del contratto di supplenza sul sistema SIDI nonché la sua trasmissione a NoiPA; ciò esclusivamente per le “supplenze brevi e saltuarie“, definite alla lettera c) dalla CM.
Sottolinea, altresì, che gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dall’art. 2 del DPCM concorrono alla valutazione dei dirigenti delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale, nel caso le violazioni riscontrate siano dovute a cause imputabili all’operato degli stessi dirigenti.
La C.M. nella parte relativa a “monitoraggio e controllo” sottolinea l’attività che sarà effettuata dal Miur, che sulla base dei dati economici ricevuti, verificherà la capienza dei POS delle istituzioni scolastiche, l’utilizzo del corretto capitolo di bilancio nelle rate del contratto elaborato da NoiPA e il rispetto della tempistica prevista dal DPCM. Infine, il Revisore dei Conti delle scuole comunicherà al Ministero gli esiti delle verifiche, di cui il Miur terrà conto nella valutazione dei dirigenti scolastici.
In merito a quanto sopra rappresentato dall’Amministrazione, la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha:
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auspicato che finalmente venga a realizzarsi effettivamente l’obiettivo della tempestiva erogazione del dovuto al personale supplente breve e saltuario, essendo insopportabili i ritardi avvenuti nei decorsi anni scolastici;
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richiesta la quantificazione della previsione di spesa per le supplenze brevi e saltuarie per il corrente a.s., nonché di conoscere l’ammontare della spesa sostenuta a riguardo nel decorso a.s.;
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richiesto che venga fornita, alle OO.SS., copia dei decreti di riparto alle scuole dei fondi assegnati per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.