FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI A.S. 2011/2012 – EMANATO L’ATTO DATORIALE
A conclusione di un travagliato percorso che ha visto contrapporsi al tavolo del MIUR OOSS e Parte Pubblica, l’Amministrazione ha scelto di concludere il confronto sulla formazione dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2011/2012 con un proprio Atto Datoriale del 21 dicembre 2012.
Se nel merito l’Atto Datoriale si caratterizza per l’estrema modestia delle risorse finanziarie rese disponibili (400.000 euro), nel metodo rappresenta l’ennesimo vulnus arrecato alle relazioni sindacali con una interpretazione restrittiva del decreto Brunetta di modifica del D.Lgs. 165 del 2001.
Al tavolo di confronto la nostra delegazione ha sempre sostenuto che la formazione del personale non può rientrare nell’esclusiva competenza del datore di lavoro perchè relativa all’organizzazione dei suoi uffici.
La formazione ha come finalità l’accrescimento e l’affinamento delle competenze tecnico professionali del dipendente e come tale concorre alla definizione del sua prestazione lavorativa, con ovvi riflessi sulla sua tutela anche di tipo sindacale.
Dopo la sottoscrizione di due ipotesi di accordo nazionale non approvate dalla Funzione Pubblica e dal MEF, l’Amministrazione ha scelto la soluzione dell’Atto Datoriale dopo un’informativa data alle OOSS per mezzo posta elettronica. Ne prendiamo atto.
Rimane l’impegno dello SNALS-Confsal perché nel nuovo Parlamento venga riproposta una legislazione più attenta alle relazioni sindacali, con l’obiettivo di coniugare interesse pubblico e tutela del personale senza pregiudizi ideologici, da una parte e dall’altra. Come è nella nostra cultura sindacale.
Per quanto riguarda gli aspetti attuativi dell’Atto Datoriale vi rinviamo all’articolo 6 ove vengono date indicazioni per l’attuazione della contrattazione integrativa regionale.
In questa sede le OOSS potranno portare al tavolo di confronto le esigenze dei dirigenti scolastici con particolare riferimento alle attività di autoaggiornamento, per le quali è previsto il rimborso delle spese documentate, e ai criteri di accoglimento delle domande di congedi non retribuiti per la formazione come previsto dall’art. 5 della legge 53/00.