Utilizzazione delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo

>>>Utilizzazione delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo

Il MIUR ha emanato la Nota Prot. 7138 del 13 settembre 2011 avente per oggetto: “Utilizzazione delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo – Precisazioni”.
La Nota informa che dal prossimo 16 settembre è prevista la messa in disponibilità per le scuole della funzione di visualizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto  connessa all’utilizzo della piattaforma “ VIVI FACILE ” per le convocazioni degli aspiranti.

La visualizzazione delle graduatorie dalla predetta data del 16 settembre prospetta le nuove graduatorie di prima fascia valide per il triennio 2011/14 mentre, considerato che è prevista per il 28 ottobre la data finale di rilascio delle nuove graduatorie di seconda e terza fascia, ripropone, sino alla fine del mese di ottobre, le precedenti graduatorie di seconda e terza fascia.

Durante tale periodo, pertanto, i dirigenti scolastici attribuiranno, nei casi previsti, supplenze a titolo definitivo nei riguardi degli aspiranti attinti dalla prima fascia di graduatorie e supplenze in attesa dell’avente titolo ex art.40 della legge n.449/97 nei riguardi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di seconda e terza fascia.

E’ facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle graduatorie del precedente biennio, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente

triennio 2011-2014.

Nel caso di supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie valide per il triennio 2011-2014.

Dalla data di acquisizione delle nuove graduatorie di seconda e terza fascia valide per il triennio 2011/14 cesseranno i contratti in attesa dell’avente titolo che saranno sostituiti dai normali contratti a pieno titolo con data certa di termine servizio.

Nei casi in cui la data di rientro del titolare ecceda di pochi giorni  (inferiori a 10) il momento di entrata in vigore delle nuove graduatorie, resta nella facoltà dei dirigenti scolastici lasciare in servizio il precedente supplente al fine del completamento dell’ulteriore breve periodo di supplenza.

Inoltre, il Ministero fornisce indicazioni su come trattare i posti accantonati per le immissioni in ruolo di coloro che sono stai inseriti a pettine dal commissario ad acta: i posti vengono restituiti al Dirigente scolastico il quale conferisce supplenze fino all’avente diritto in attesa della conclusione delle singole vertenze.

2011-09-13T16:57:34+00:00
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