In data odierna si è tenuta al MIUR una riunione di informativa sulla nota 8220 del 7/10/2011 avente per oggetto: “Costituzione istituti comprensivi” (che abbiamo già precedentemente inserito in area riservata ed in internet).
Il Dott. Gildo De Angelis ha illustrato alle OO.SS. i contenuti della nota e li ha informati della circostanza che la commissione costituita a norma dell’art. 64 del decreto legge n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08, verifica annualmente se i risparmi previsti dall’art. 64 sono stati effettuati ed, in conseguenza, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti in tale articolo.
Ha precisato che, mentre i risparmi del 2010 sono stati pienamente realizzati, a parere della commissione, vi è stato uno scostamento in quelli del 2011, in quanto sono state effettuate delle nomine di sostegno in deroga, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, e sono state assegnate dotazioni aggiuntive di personale ATA in organico di fatto.
La mancata realizzazione dei risparmi ha determinato la genesi dell’art. 19 c. 4 e 5, del D.L. n. 98 del 6/7/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15/7/2011, n. 111.
Il c. 4 dell’art. 19 ha previsto: “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
Su questo argomento la nostra delegazione ha sostenuto, con forza, che i posti derivanti dall’applicazione della Sentenza della Corte Costituzione non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall’art. 64.
La nota ministeriale ha ricordato alle Regioni i necessari adempimenti nella materia di loro pertinenza esclusiva, relativa al dimensionamento della rete scolastica e, in conseguenza, ha invitato i direttori degli U.S.R. a contattare i rappresentanti istituzionali delle regioni, in modo che, tutti i provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica possano essere emanati entro il 31/12 p.v., in tempo utile per una corretta definizione degli organici.
L’Amministrazione, nel corso dell’informativa, ha comunicato alle OO.SS. che già 7 regioni hanno impugnato in via giurisdizionale i commi 4 e 5 dell’art. 19 sopra citato.
La Delegazione SNALS-Confsal ha:
- lamentato il ritardo con cui è avvenuto l’incontro e sottolineato l’importanza della informazione preventiva in relazione a tutte le note o circolari ministeriali;
- evidenziato la visione ragionieristica con la quale è stata approvata la nuova norma di legge relativa al dimensionamento della rete scolastica;
- auspicato che la stessa possa trovare graduale applicazione;
- evidenziato l’importanza di tutela dei posti di Dirigente Scolastico e DSGA, anche al fine del buon funzionamento delle istituzioni scolastiche, e ha richiesto la salvaguardia di tali posti almeno nei casi in cui sono previste deroghe al dimensionamento ordinario.