Part time : domande entro il 15 marzo 2019
Si ricorda che la presentazione da parte del personale docente, educativo ed ATA, (ad esclusione per quest’ultima tipologia di personale, dei Direttori amministrativi) delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve avvenire entro il 15 marzo di ogni anno.
Ai sensi degli artt. 39 e 58 del CCNL/2007, l’Amministrazione Scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo indeterminato di ciascuna classe di concorso o posto, e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
L’art. 73 del D.L.112/2008 convertito in L.133/2008, inoltre, ha innovato la precedente disciplina eliminando ogni automatismo e introducendo la possibilità per l’Amministrazione di rigettare l’istanza di tempo parziale presentata dal dipendente, in caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità e organizzazione amministrativa, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.
Ai sensi dell’art.4 comma 2 dell’O.M.n.446 del 22 luglio 1997 lo svolgimento di altra attività lavorativa a carattere subordinato comporta che il relativo rapporto a tempo parziale non possa venir costituito con orario superiore al 50 % di quello previsto per l’analogo personale a tempo pieno.
Il comma 4 dell’ordinanza citata stabilisce che tale limite possa essere superato da parte del personale che non intenda svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva.
Le istanze, pertanto, di passaggio da tempo pieno a tempo parziale o quelle di modifica dell’orario a tempo parziale, che prevedano un orario superiore al 50 per cento, nonché quelle di rientro a tempo pieno, dovranno essere corredate della dichiarazione di mancato svolgimento di altra attività lavorativa di carattere subordinato.
Il contratto a tempo parziale ha la durata di almeno due anni ed è da intendersi tacitamente rinnovato, qualora non pervenga espressa richiesta di reintegro a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio eventuali domande di trasformazione a tempo pieno potranno essere accolte sulla base di motivate esigenze, le quali “saranno valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della Provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta”.
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il personale a tempo pieno che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà presentare la relativa domanda all’Istituzione Scolastica di titolarità, ovvero a quella di servizio.
B) Modifica del contratto a tempo parziale o rientro a tempo pieno.
Il personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale che, per esigenze personali, intenda avere
unicamente una variazione nella modalità e/o nell’orario di lavoro (MODIFICA) e quello che intenda ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno (RIENTRO), dovrà presentare domanda, entro il 15 marzo 2019, al proprio Dirigente Scolastico.
Tutte le tipologie di contratto su esposte hanno decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda.