Informativa supplenze a.s. 2019/2020
In data 27 agosto 2019 si è tenuto presso il Miur l’incontro per l’informativa sull’annuale circolare del MIUR sulle supplenze per l’a.s. 2019/2020. La bozza ricalca sostanzialmente quella dell’anno in corso.
Lo Snals ha evidenziato alcune criticità sollevando le seguenti richieste di modifica:
- per quanto attiene alle MAD (messa a disposizione), alla fine di una articolata discussione, si è formulata la seguente proposta unitaria volta a razionalizzare e precisare al meglio la loro formazione ed il loro utilizzo da parte delle scuole:
“All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico dispone la compilazione e pubblicazione della graduatoria degli aspiranti docenti che abbiano presentato le Mad. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite c.d. Mad sono soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’art. 8.” - per le Mad sul sostegno si è chiesto di procedere quanto prima ad una revisione del Regolamento generale sulle supplenze al fine di prevedere, qualora si renda necessario nominare docenti senza specializzazione, la possibilità di conferire incarichi ai docenti inseriti nelle graduatorie di istituto ammessi a frequentare i cicli dei vari TFA sul sostegno prima di attingere dalle graduatorie dei docenti su posto normale;
- precisare meglio sia per i docenti che per gli ATA che i posti vacanti e disponibili devono essere coperti fin da subito con supplenze al 31 agosto;
- non vengano fatti contratti con clausole risolutive espresse visto che le graduatorie di istituto di prima fascia sono praticamente in corso di pubblicazione e quelle di seconda e terza saranno aggiornate nel 2020;
- chiarire che i dirigenti scolastici possono procedere a nominare il supplente già dal primo giorno di assenza del docente titolare, soprattutto per quanto riguarda la scuola d’infanzia e la scuola primaria;
- esplicitare il diritto del supplente sia docente che ATA al completamento dell’orario anche frazionando un posto libero intero (salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento per i docenti);
- esplicitare che il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia solo quando non sia impegnato in attività progettuali deliberate dal collegio dei docenti;
- in caso di assenze di trenta o più giorni di personale ATA procedere da subito con la nomina del supplente fin dal primo giorno di assenza.