Il Decreto Legge 210/2011, convertito in Legge 214 del 22.12.2011, ha introdotto sostanziali modifiche al sistema pensionistico.
Di seguito una sintesi delle nuove norme
TRATTAMENTO PENSIONISTICO DOPO LA LEGGE MONTI
Decreto Legge 210/2011
Convertito con modifiche in Legge 214 del 22.12.2011
Diritti acquisiti
Per chi ha maturato al 31.12.2011 i seguenti requisiti continuerà a valere il diritto a pensione ed al sistema di calcolo previdente alla legge di riforma Monti:
A) PENSIONE DI VECCHIAIA per gli uomini con 65 anni
Per le donne con 61 anni
□ Con un’anzianità contributiva minima di 20 anni ( Sistema retributivo e misto )
□ Per il personale in servizio al 31.12.1992 il requisito contributivo minimo richiesto è di 15 anni
B) PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO età anagrafica non prevista
Occorre avere un’anzianità contributiva di 40 anni
C) PENSIONE DI ANZIANITA’ con quota 96 età anagrafica e anni di contributi per l’accesso al pensionamento:
□ 60 anni con 36 di contributi
□ 61 anni con 35 di contributi
Con la Legge Monti, art. 24 c.3, il lavoratore che ha maturato entro il 31.12.2011 i predetti requisiti mantiene il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità secondo la normativa precedente e può chiedere all’Ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
LEGGE MONTI – d.l. N. 201 del 06.12.2011
Convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011
Con la nuova normativa, a partire dal 01.01.2012 avremo soltanto :
□ Pensione di vecchiaia
□ Pensione anticipata
A) Pensione di vecchiaia a decorrere dal 01.01.2012 i requisiti anagrafici per l’accesso
alla pensione di vecchiaia sono :
- 66 anni per gli uomini
- 62 per le donne,
che salirà a 63 e 6 mesi dal 01.01.2014
a 65 dal 01.01.2016
a 66 dal 01.01.2018
Resta ferma in ogni caso la disciplina di adeguamento agli incrementi della speranza di vita
B) Pensione anticipata per l’anno 2012 i requisiti e l’accesso alla pensione anticipata ad
un’età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ( 62
anni ) sono:
- Anzianità contributiva di 42 anni + 1 mese per gli uomini
- Anzianità contributiva di 41 anni + 1 mese per le donne
Sulla quota di trattamento relativa alla anzianità contributiva maturata antecedentemente al 01.01.2012, è applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso di pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale sarà calcolata in misura proporzionale al numero dei mesi.
Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014.
Pensione anticipata Donne con 57 anni di età + 35 di contributi
Dal 01.01.2012 le donne che hanno 35 anni di contributi e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni possono andare in pensione anticipata. Questa sarà calcolata interamente col SISTEMA CONTRIBUTIVO . Tali requisiti si possono maturare anche successivamente al 31.12.2011 nel limite delle risorse predeterminate.