Chiarimenti sulle compatibilità di fruizione del congedo COVID-19
L’INPS ha emanato il Messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 “Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità” con il quale fornisce chiarimenti sulla compatibilità del congedo COVID-19 con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
Come è noto il congedo COVID-19 spetta ai genitori per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Nel rinviare ad un’attenta lettura dell’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e al messaggio INPS 1621 se ne riportano gli aspetti principali.
Il congedo COVID-19 può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.
E’ possibile fruire del congedo COVID-19 alla condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.
Si può fruire del congedo COVID-19 in caso di malattia dell’altro genitore in quanto la malattia presuppone un’incapacità di prendersi cura del figlio.
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli ed è compatibile anche con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.