ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA
Come noto, con l’ art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, sono state dettate disposizioni sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.
Sull’argomento, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni con le circolari n. 7 ed 8 del 2008 e n. 7 del 2009.
A seguire, in materia, sono intervenuti:
– il D.M. 18/12/2009, n. 206, recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”;
– la circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2010, con la quale sono stati dati indirizzi sullo specifico tema della responsabilità connessa alla violazione delle norme sulla presenza in servizio e sul rilascio dei certificati con particolare riguardo ai medici;
– la circolare n. 1 DFP – DDI con la quale sono state diramate le indicazioni per l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati.
Inoltre, alcuni chiarimenti sono stati fomiti, nell’ambito di pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito internet del Dipartimento medesimo, sezione pareri e note circolari. In particolare, si segnalano i pareri n. 53 del 2008 relativo al post ricovero, n. 1 del 2009 sull’individuazione di alcune voci ai fini della decurtazione del trattamento economico previsto per il personale del comparto regioni – enti locali, n. 2 del 2010 sull’obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e dai dipendenti interessati, con la circolare n. 8/2010 del 19/7 u.s. ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti applicativi delicati della disciplina.
In quest’ultima circolare:
-
si raccomanda alle amministrazioni l’osservanza dell’obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari n. 7 e 8 del 2008;
-
viene ricordato che:
– per talune ipotesi è stato previsto dalle norme un regime di maggior favore. Infatti, l’ art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008 stabilisce che “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital. nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita“. Il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento. Dai vigenti contratti si evince in generale l’esclusione delle assenze riconducibili a queste cause dalla decurtazione e dal computo dei giorni dal periodo di comporto, in qualche caso salvaguardando espressamente pure “i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie” (ved.: CCNL comparto scuola 29 settembre 2007, art. 17, comma 9). Rimane fermo, ai fini dell’applicazione del regime di maggior favore, il dovere dell’amministrazione di esentare il dipendente dalla decurtazione solo se per lo stesso sussiste la relativa documentazione medica a supporto;
– si precisa che nelle voci retributive da considerare ai fini della decurtazione, la retribuzione di risultato dei dirigenti, non è soggetta a decurtazione. Essa, infatti, costituisce l’emolumento volto a remunerare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente e viene corrisposta a consuntivo, in esito all’apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva non può essere assimilata ad un’indennità giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se è nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l’attività svolta risulti valutabile a tal fine. Analogo ragionamento vale per le voci corrispondenti previste anche per le altre categorie di personale, compreso il personale ad ordinamento pubblicistico, aventi la medesima natura;
-
si richiama ancora una volta l’attenzione sul regime sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della normativa in materia di assenza per malattia già illustrato nelle precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010.