Graduatorie provinciali e d’istituto
Si sta avviando l’iter per le graduatorie provinciali (GPS)
Di seguito una breve scheda riassuntiva basata sulla provvisoria bozza di O.M.
BREVE SCHEDA RIASSUNTIVA
Le GPS saranno distinte in prima e seconda fascia.
La prima per i docenti in possesso del titolo di abilitazione e, quindi, anche per i docenti iscritti nella prima fascia di istituto.
La seconda per i docenti in possesso
- del titolo di studio + 24 CFU oppure
- precedente inserimento del triennio 2017/20 oppure
- abilitazione per altra classe di concorso o grado di scuola.
Saranno entrambe utilizzate per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno dopo lo scorrimento delle GAE.
Supplenze
Possono essere
- fino al 31 agosto
- fino al 30 giugno
- temporanee ovvero fino all’ultimo giorno di lezione.
Le bozze delle tabelle di valutazione dei titoli
Gli aspiranti che richiederanno di accedere alle GPS di prima e seconda fascia saranno graduati secondo apposite tabelle di valutazione dei titoli distinte per infanzia/ primaria, secondaria e ITP, Sostegno, Personale educativo.
Alcune evidenti criticità
- Master: si passa da una valutazione di punti 3 a punti 0,5;
- Viene introdotta la valutazione dell’abilitazione scientifica nazionale e professionale di I e II fascia;
- Viene introdotta la valutazione del servizio degli “assegnisti”;
- Viene introdotta la valutazione per l’inserimento nelle graduatorie nazionale AFAM (punti 12).
- Un servizio dichiarato come specifico in II fascia non può essere dichiarato come aspecifico in terza fascia per altra classe di concorso.
- Per quanto riguarda le classi di concorso specifiche delle scuole di I grado ad indirizzo musicale, dei li licei musicali e dei licei coreutici, la proposta dell’Amministrazione prevede l’abolizione del punteggio relativo ai titoli artistici.
- Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primariasono suddivise in fasce così determinate:
- a) la prima fasciaè costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la seconda fasciaè costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2020/2021, si iscrivono al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria.
- Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
- a) la prima fasciaè costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- b) la seconda fasciaè costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- per le classi di concorso di cui alla tabella Adell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
- 24 cfu;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso (ITP), possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
- 24 CFU;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
- Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
- a) la prima fasciaè costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
- b) la seconda fasciaè costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
- per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
- Le GPS relative ai posti di personale educativonelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:
- a) la prima fasciaè costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazioneottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
- b) la seconda fasciaè costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
- abilitazione per la scuola primaria;
iii. diploma di laurea in pedagogia, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:
- 24 CFU;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
- laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
- 24 CFU;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.
Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.
I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
Domanda telematica
Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
- a) titoli di studio conseguiti all’estero;
- b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
Valutazione dei titoli
Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:
- a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
- b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
- c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
- d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
- e) prima fascia ITP, allegato A/5
- f) seconda fascia ITP, allegato A/6
- g) prima fascia sostegno, allegato A/7
- h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
- i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;
- j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.
L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua i controlli delle dichiarazioni presentate.
All’esito dei controlli il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
Elenco aggiuntivo alle GPS
Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.
Conferimento delle supplenze temporanee mediante le graduatorie di istituto
Il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:
- a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;
- b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
- c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.
Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
Il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
- a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;
- b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:
- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).