DPCM 18 ottobre 2020
Si riporta una sintesi dei provvedimenti emanati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria.
Il DPCM 18 ottobre (vedi anche l’allegato), modifica il DPCM 13 ottobre, è in vigore dal 19 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e dispone :
- Ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e pub. Apertura dalle 5 alle 24 con servizio al tavolo con massimo 6 persone per tavolo. Senza servizio al tavolo la chiusura è alle ore 18. Asporto vietato dopo la mezzanotte, a domicilio sempre permesso; proibito consumare fuori e nelle vicinanze dei locali
- Scuola. Ingressi scaglionati, soprattutto dei più grandi, dalle 9, ma anche turni pomeridiani: continuano le lezioni in presenza
- Palestre e piscine. Una settimana di tempo per verificare se le regole anti contagio sono rispettate, attuando maggiori controlli
- Chiusure disposte dai sindaci. I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
- Attività sportiva, motoria e sport amatoriali. Sì all’attività sportiva e motoria all’aperto, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Sono vietati del tutto gli sport di contatto svolti a livello amatoriale e divieto anche per le gare dilettantistiche in ambito provinciale
- Sagre e fiere. Sono vietate le sagre e le fiere di comunita’. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale
- Cinema e Teatri. Rimangono aperti con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala
- Congressi e riunioni. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
Il DPCM 13 ottobre (vedi anche gli allegati) in vigore fino al 13 novembre 2020, dispone :
- Mascherine. Obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi
- Attività sportiva e motoria. E’ consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
- Sport amatoriale. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale
- Feste. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
- Ristoranti e bar. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24, con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo
- Divieto di gite scolastiche. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
- Cinema, teatri e concerti. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati di almeno un metro, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi
Il Decreto Legge nr. 125 del 7 ottobre proroga lo stato di emergenza nazionale, fino al 31 gennaio 2021 e dispone (art. 5) da giovedì 8 ottobre 2020:
- “l’obbligo di avere sempre con se’ un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonchè dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.
- Sono esonerati dall’obbligo:
a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
b) i bambini di età inferiore ai sei anni
c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilitàLeggi la circolare del Ministero dell’Interno con la quale si precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l’attività sportiva e non quella motoria