Regolamento classi di concorso

>>>Regolamento classi di concorso

Si è svolto nel tardo pomeriggio del 15 maggio u.s.  l’incontro avente per aggetto una informativa sul regolamento classi di concorso.
I rappresentanti dell’amministrazione hanno:
introdotto l’argomento ricordando la fonte normativa (art. 64 del decreto legge 112/2008 convertito dalla legge 133/2008) che dà origine e, per certi aspetti, vincola la proposta. Il vincolo .più forte riguarda l’obbligo di “accorpamento” e, quindi, di riduzione; al riguardo il Ministro, Prof. Profumo, ha spinto per una forte riduzione che ha obbligato l’amministrazione a operare diversamente dalla proposta di revisione proposta dal precedente Governo, ormai decaduta;
evidenziato che:
Il testo proposto porta una riduzione dalle attuali 174 classi, tra tab. A, C e D) alle future 82 complessive. La riduzione di oltre il 50% è particolarmente significativa perché, in particolare per l’istituzione dei licei coreutici e musicali, si sono dovute prevedere nuove classi di concorso  e sono state ipotizzate specifiche classi di concorso anche per il sostegno, di cui una per la scuola primaria;
non si sono fatte, per ovvi motivi di stato giuridico del personale, operazioni trasversali tra scuola secondaria di 1° e 2° grado;
le nuove classi sono previste in quello che è chiamato “Allegato A”, che accorpa la ex tab. A e la ex tab. D, e in quello che è chiamato  “Allegato C”, che accorpa la ex tab. C. Invece, L’allegato B” opererà nella fase transitoria per le ex tab. A e D, mentre “L’allegato D” opererà nella la fase transitoria per le ex tab. A e D;
è stato particolarmente complesso, stante la forte riduzione delle classi di concorso, prevedere la gestione di una necessaria fase transitoria tra le vecchie e le nuove classi di concorso; alla fine si è optato per la soluzione che prevede delle articolazioni con  “sottoindici”.
nei casi di confluenze”semplici” si realizza un passaggio pieno con la semplice sostituzione del codice e affiancando in una terza colonna gli insegnamenti da impartire secondo la riforma, in via di messa a regime;
nei casi in cui la nuova classe di concorso sia particolarmente ampia c’è confluenza non su tutti gli insegnamenti della nuova, ma solo su una parte, indicata con un sottocodice, che corrisponde in pratica ad una sottoclasse. Questa soluzione si è resa necessaria per garantire la “qualità” dell’insegnamento, ma ,anche, per non mettere in difficoltà gli stessi insegnanti;
la soluzione con classi e sottoclassi comporta:
per il personale di ruolo la possibilità di mobilità tra sottoclassi e sono previste specifiche forme di tutela a copertura di situazioni di titolarità derivanti da vecchie sperimentazioni, tipico esempio i titolari della ex A050 nei licei tecnologici…..;
per il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento si opererà analogamente sia per una nomina a ITI sia per una a ITD;
sarà prevista la possibilità, per chi è in possesso di abilitazione, sia di ruolo o meno, di poter ampliare l’abilitazione in suo possesso con l’acquisizione di crediti formativi universitari, al fine di arrivare ad acquisire una “abilitazione piena” valida per l’intero codice;
è prevista la possibilità, per chi è in possesso di abilitazione per una sottoclasse, di poter partecipare, per futuri concorsi ordinari, per la nuova intera classe, anche senza integrare il percorso formativo in suo possesso;
si è operato in modo di non creare classi di concorso valide o solo per il canale liceale o solo per quello tecnico e/o professionale;
l’insegnamento del sostegno è articolato in tre classi: una per la scuola primaria, una per quella secondaria di 1° grado e una per quella secondaria di 2° grado.
In conclusione i rappresentanti del MIUR hanno:
comunicato che il Ministro vuol stringere i tempi per arrivare in Consiglio dei Ministri sia alla “prima lettura” sia all’approvazione definitiva in “seconda lettura” dopo tutti i passaggi (CNPI,Consiglio di Stato, Commissioni Parlamentari di Camera e Senato)
ribadito la volontà di voler recepire, nei limiti del possibile, il contributo delle OO.SS. nel testo da portare in prima lettura.

La delegazione dello SNALS-CONFSAL, nel suo intervento, ha affermato, tra l’altro, che:
a) è necessaria una attenta lettura non solo degli allegati, ma anche degli articoli del regolamento, che è necessario siano strutturati in modo da garantire non solo i diritti acquisiti del personale di ruolo e degli abilitati inclusi nelle graduatorie “ad esaurimento”, ma anche le legittime aspettative di chi ha già acquisito un titolo di studio (laurea, diploma, abilitazione,…), attualmente  valido per l’insegnamento;
b) è contraria, come prima valutazione, all’introduzione di classi di concorso di qualsiasi tipo nella scuola primaria; al riguardo ha manifestato anche forti dubbi di legittimità;
c) è necessario, comunque, chiarire preliminarmente:
come si intendono strutturare i futuri organici, elemento su cui appoggiano tutte le operazioni del personale, di ruolo e non di ruolo;
quali garanzie sussistono, riguardo alla possibilità di “ampliare” l’abilitazione posseduta e che sia certa per tutte le classi di concorso strutturate con sottoclassi, e non solo per quelle che le università, in futuro, decidessero di attivare;
quali sono i titoli di accesso validi per l’insegnamento nelle diverse classi e sottoclassi;
con che titoli si accede alle classi di concorso di sostegno, sia in fase transitoria che a regime;
l’ esplicita salvaguardia del valore delle abilitazioni conseguite con particolare riguardo a quelle “per ambito”;
se, in caso di superamento di prova concorsuale a cui si accede con abilitazione parziale, si acquisisca l’abilitazione per l’intera classe.
I rappresentanti del MIUR, in una breve replica, hanno precisato, tra l’altro, che:
gli organici sarebbero stati fatti per sottoclassi;
sulle graduatorie “ad esaurimento” non si sarebbe fatta alcuna “compattazione”

Bozza Regolamento e nuove classi di concorso

2012-05-18T18:26:28+00:00
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