La trattenuta per l’assistenza magistrale (ex ENAM, già in capo all’INPDAP ed ora all’INPS) è prevista da una legge e può essere cancellata solo da una nuova legge. Pertanto, tutte le raccolte firme che alcune OO.SS. hanno messo in atto sono semplicemente un atto demagogico che non può sortire effetti.
A tal proposito il MIUR ha emanato la nota 2986 del 17.5.12, che recita testualmente :” occorre precisare che la trattenuta non può essere revocata in quanto prevista da una norma che non è stata abrogata con la legge di soppressione deIl’ENAM.
Le funzioni dell’Ente abolito sono state attribuite prima all’INPDAP, con la citata legge n.122/2010, e, successivamente, all’INPS con la legge 22 dicembre 2011, n.241, art.21 , comma 1…… Per quanto sopra esposto, alle diffide presentate, non è possibile dare corso , in quanto le trattenute operate a favore dell’ex ENAM derivano dall’applicazione di una norma tuttora vigente, così come rimangono garantite tutte le prestazioni e i servizi già erogati dall’ ente soppresso.”