Nella tarda mattinata di oggi, 8 giugno 2012, dopo una lunga serrata trattativa, è stata sottoscritta al MIUR l’Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/13.
L’Ipotesi di contratto sostituisce l’O.M. n. 64 del 21/7/2011, emanata per l’anno scolastico 2011/12 ai sensi dell’art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e del successivo D.lgs 150/2009, a seguito della mancata sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di contratto 12/5/2011.
Nell’invitarvi ad un attento esame dell’Ipotesi di contratto vi segnaliamo, alcune delle modifiche apportate, omettendo quelle ovvie, quali la sostituzione di a.s. 2011/12 con a.s. 2012/13.
In particolare: è stata introdotta una premessa, nella quale si richiamano alcuni artt. del CCNL 29/11/2007, quali il 10, relativo a i principi generali relativi alla mobilità territoriale e professionale, ivi comprese utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e gli art.. 3-4-5 e 6 relativi alla contrattazione integrativa e agli ambiti della stessa (nazionale, regionale e d’istituto); nella premessa viene, altresì, richiamato il protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 10/5/2012, nel quale si ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle RSU e le loro specifiche prerogative nelle materie previste dal CCNL.
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO:
al comma 6 si precisa la competenza degli Uffici Scolastici Regionali nell’effettuazione della valutazione della graduatoria per i docenti di religione cattolica;
al comma 7 si precisa, relativamente al personale ATA, che la valutazione dei titoli per le utilizzazioni è di competenza della scuola di servizio e, nel caso di non coincidenza dell’istituto di titolarità con quello di servizio, si precisa che la valutazione è affidata alla scuola di servizio, previa eventuale acquisizione di ogni utile elemento da parte della scuola di titolarità.
TITOLO I – PERSONALE DOCENTE
ART. 2 – DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI:
al comma 1 punto h, in relazione ai docenti appartenenti ai ruoli o posti o classi di concorso in esubero, che è possibile l’utilizzo su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, solo in assenza, a livello provinciale, di qualsiasi disponibilità di posto;
al comma 9 punto e, è stata aggiunta, per gli insegnanti tecnico pratici che risultino ancora in esubero la possibilità di utilizzazione sui progetti autorizzati, anche in via sperimentale, utilizzabili solo in assenza di qualsiasi disponibilità di posti assegnabili a livello provinciale;
al comma 11, per gli insegnanti di religione cattolica è stata contemplata l’applicazione delle norme previste dall’art. 20 del CCNI 29/2/2012, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 26 del 3/4/2012, nei casi di dimensionamento di rete scolastica.
ART.3 – CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’
al comma 1, in relazione ai posti disponibili in organico, derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali è stato meglio precisato anche in via sperimentale e “conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile e assegnabile a livello provinciale”.
ART. 3 BIS – UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEGLI IRC:
al comma 2 è stato precisato che gli Uffici Scolastici Regionali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica predisporranno il quadro delle disponibilità dei posti per ogni diocesi, informando tempestivamente le organizzazioni sindacali anche su eventuali disponibilità sopraggiunte.
ART. 4 – MOBILITA’ ANNUALE NELL’AMBITO DELLE DIVERSE SEDI O PLESSI DELLO STESSO ISTITUTO:
il testo del precedente CCNI è stato sostituito con 1 comma unico in cui si richiama espressamente la normativa del CCNL 29/11/2007 e le prerogative ivi contemplate, nonchè si chiarisce che la conferma e l’assegnazione del personale già titolare nella scuola precede quella del personale neo trasferito; si precisa altresì l’applicazione delle precedenze previste dall’art. 8 del CCNI, punti I III IV VI e VII, in caso di sedi o plessi ubicati in comuni diversi.
ART. 6 BIS – UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
al comma 8 si precisa che in subordine ai docenti previsti dalla nota AOODIPER n. 2320 del 29/03/2012 – allegato e – tabella licei, per gli insegnamenti di “esecuzione” e “interpretazione” e “laboratori di musica d’insieme” possono essere utilizzati anche i docenti titolari nella classe di concorso 77 a, dando priorità a quelli in esubero;
al comma 11 si prevede la conferma delle utilizzazioni dei docenti già utilizzati nei due anni scolastici precedenti, in base alla disponibilità dei posti e purchè rientrino nel numero delle utilizzazioni, in base al punteggio in graduatoria e, comunque, dando priorità agli appartenenti a classi in esubero e facendo precedere le operazioni di utilizzo in ambito provinciale rispetto a quelle interprovinciali.
ART. 6 TER – DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA
al comma 4 è stato precisato che, esclusivamente per base volontaria si può affidare l’insegnamento curriculare della musica nella scuola primaria, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 8/11, purchè gli stessi docenti di scuola primaria siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 1 del medesimo decreto.
ART. 7 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE:
al comma 1, tra i motivi di richiesta di assegnazione provvisoria è stato precisato che il convivente a cui si chiede di ricongiungersi può essere anche parente o affine;
al comma 3 è stata precisata la possibilità di assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità per il personale assunto con decorrenza giuridica antecedente all’a.s. di effettuazione delle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; è stato inoltre precisato il diritto a produrre domanda di assegnazione provvisoria in altra provincia per gli assunti dal 2010/11, anche solo giuridicamente e negli anni scolastici precedenti. È stato precisato invece per il personale assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011 di non poter chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio, a partire dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, con l’eccezione dei beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 punti 1-3-4-6 e 7 (personale con gravi motivi di salute, personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, assistenza, personale coniuge di militari o categoria equiparata, personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali), nonché delle lavoratrici madri o in alternativa lavoratori padri assunti anch’essi con decorrenza giuridica 1/9/2011, con figli di età superiore a 3 e fino a 8. gli stessi potranno produrre domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, pur non avendo diritto alla precedenza prevista all’art. 8 punto IV lettera i per i lavoratori o le lavoratrici madri con figli fino a 3 anni.
ART. 8 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONE DI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
al punto III è stato modificato il titolo in “personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative”, inoltre, al punto e) relativamente al personale che ha bisogno di cure continuative per gravi patologie è stato precisato che tale personale non deve essere necessariamente disabile;
al punto IV – assistenza – al paragrafo g) è stato precisato, in relazione al figlio la condizione di essere solo figlio individuato quale referente unico.
TITOLO II – PERSONALE EDUCATIVO
ART. 10 – UTILIZZAZIONI E ASSGENAZIONI PROVVISORIE
al punto III, ai fini del rientro per il personale trasferito quale soprannumerario è stato utilizzato il termine, negli ultimi nove anni (riferito alla data di trasferimento in quanto soprannumerario) e ottennio in luogo di settennio (riferito all’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento per il rientro nella istituzione di precedente titolarità.
TITOLO III – PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO
ART. 11 – PERSONALE ATA DESTINATARIO DELLE UTILIZZAZIONI
al comma 1 punto b), tra i destinati delle utilizzazioni è stato contemplato il personale ATA trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli ultimi nove anni che abbia chiesto per ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nelle istituzioni di precedente titolarità;
al comma 1 punto 0), è stata prevista la possibilità di partecipare alle utilizzazioni per i DSGA destinati, a seguito di dimensionamento, ai sensi dell’art. 47, comma 3 punto II del CCNI 29/2/2012 in una scuola situata in un comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità che chieda l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.
ART. 13 – ULTERIORI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ RIFERITI AL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
è stato riscritto, in alcune parti, il comma 1, relativo alla situazione di un numero di DSGA da utilizzare, superiore alle disponibilità individuate, al punto a) è stata prevista l’utilizzazione, nella sede di titolarità nell’a.s. 2011/12 del DSGA soprannumerario, a causa dell’applicazione dell’art. 4 comma 70 della legge 183/11. Tali posti saranno disponibili, in via subordinata per l’utilizzo di eventuale ulteriore personale in esubero. Inoltre al punto h) è stato precisato in relazione alla possibilità di utilizzo di tale personale presso ex IVE, INVALSI e INDIRE, soltanto a domanda.
al comma 1 punto f), è stata prevista l’utilizzazione sui posti relativi a progetti autorizzati, anche in via sperimentale, soltanto in assenza di qualsiasi posto disponibile e assegnabile a livello provinciale;
ART. 14 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI – POSTI DISPONIBILI O VACANTI – COPERTURA
si è proceduto ad una totale riscrittura dell’art. 14, sostituendolo, integralmente, con i contenuti dell’art. 11 bis della pre – intesa 12/5/2011.
ART. 15 – UTILIZZAZIONI IN SEDI COORDINATE, PLESSI E SEZIONI STACCATE IVI COMPRESE QUELLE COINVOLTE NEL DIMENSIONAMENTO
al comma 1e 2 è stato precisato che il personale ATA previsto all’art. 11 comma 1 lettera c) può essere utilizzato a domanda nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso o la sezione staccata funzionanti in comune diverso, in cui era in servizio negli anni scolastici 2003/2004 o successivi, con criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione regionale;
al comma 3 è stato precisato che la mobilità interna di istituto del personale ATA e l’assegnazione alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sono definiti secondo quanto previsto dal CCNL 29/11/2007.
ART. 18 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE:
al punto I, analogamente a quanto effettuato per i docenti è stato precisato, in relazione al ricongiungimento al convivente, “ivi compresi parenti o affini”.
ART. 19 – PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
sono state apportate, in tale articolo al punto III modifiche analoghe a quelle apportate al personale docente, chiarendo, in particolare che il punto III si riferisce anche a personale bisognoso di particolari cure, e precisando, al punto d), “non necessariamente disabile”, riferito a personale ATA che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo, per gravi patologie.
ALLEGATO 3 – SEQUENZA OPERATIVA: UTILIZZAZIONI, ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E ASSEGNAZIONI DI SEDE PROVVISORIA – PERSONALE DOCENTE
in tale allegato si è reso necessario effettuare alcune precisazioni, legate alla necessità di maggiore chiarezza. In particolare il testo dell’allegato 3 è stato suddiviso in più parti come appresso indicato: operazioni riguardanti titolari su posto di sostegno; utilizzazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia; utilizzazioni su posto comune; operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia; utilizzazioni su sostegno dei titolari in altra provincia; operazione su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia e operazioni riguardanti i docenti neo assunti. Inoltre, ai fini di una migliore fruibilità e chiarezza dell’allegato sono state formulate alcune precisazioni e sono stati effettuati precisi riferimenti normativi, con particolare riguardo, ad esempio, ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 della ipotesi contratto.
PROCEDURE SUCCESSIVE E TEMPISTICA DELLE DOMANDE
Ovviamente l’Ipotesi di contratto sarà soggetto alla procedura di verifica congiunta da parte di MEF e Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 40 del D.Lvo 150/2009; solo dopo l’effettuazione di tale certificazione si potrà procedere alla sottoscrizione definitiva del contratto. Le date di presentazione delle domande potranno essere fissate, previa informativa alle OO.SS., solo dopo tale sottoscrizione definitiva; tutto lascia ipotizzare la possibile previsione di date di scadenza delle domande molto simili a quelle dello scorso anno.
Sarà nostra cura verificare che l’iter interno al MIUR che porterà la Direzione Generale del Bilancio a trasmettere a MEF e Funzione Pubblica il testo dell’ipotesi di contratto sia attuato il più speditamente possibile, in quanto lo SNALS-Confsal non ritiene più tollerabile l’attuarsi di ritardi dovuti a lungaggini burocratiche, che ricadano, inevitabilmente sul personale in attesa del regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, e conseguentemente sulle successive operazioni di nomina a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA.
LA POSIZIONE TENUTA DALLO SNALS-CONFSAL DURANTE LA CONTRATTAZIONE
Lo SNALS-Confsal, durante la contrattazione ha perseguito i seguenti obiettivi:
realizzare la massima tutela possibile di tutto il personale docente educativo ed ATA, con particolare riguardo a quello in esubero;
ottenere la più ampia definizione del piano delle disponibilità, mantenendo, nelle situazioni di esubero, anche la possibilità di utilizzo dei posti derivanti dall’attuazione dei progetti;
realizzare la più ampia tutela possibile del personale nominato a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/2011, consentendo l’assegnazione provvisoria non soltanto ai beneficiari delle precedenze previste dall’art. 8, (ivi compresi le lavoratrici madri o i lavoratori padri con figli fino a 3 anni di cui all’art. 8 punto IV lettera i) ma anche alle lavoratrici o ai lavoratori padri con figli superiori a 3 anni e fino ad 8 anni, pur in assenza di precedenza;
realizzare la maggiore chiarezza possibile, nell’Intesa raggiunta, nella parte relativa alle prerogative della contrattazione integrativa di secondo livello, nazionale, regionale e d’istituto;
affinare alcune parti del testo, anche a seguito dei suggerimenti pervenuti dalle strutture provinciali e regionali del Sindacato, al fine di dirimere i dubbi e le incertezze manifestati negli anni scolastici precedenti;
accelerare al massimo la sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNI, per non ritardare le operazioni e il regolare inizio dell’a.s..