Aggiornamento GAE dal 21 marzo al 4 aprile

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Aggiornamento GAE dal 21 marzo al 4 aprile

Le GAE avranno validità triennale, fino al 2025.

Il decreto ripercorre le disposizioni impartite in occasione dei precedenti aggiornamenti triennali delle graduatorie. Non sono pertanto previsti nuovi inserimenti, né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.

Le domande di permanenza / aggiornamento / reinserimento / trasferimento / conferma della riserva / scioglimento della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.

Le medesime modalità telematiche sono previste per la presentazione della domanda di iscrizione nelle Graduatorie di istituto di I fascia tramite la scelta delle istituzioni scolastiche di una provincia, anche differente da quella di iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento, nei termini che saranno comunicati con successivo avviso e comunque in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico.

Le domande vanno presentate attraverso “Istanze on Line (POLIS)”, con credenziali SPID o utenza valida per l’accesso al servizio.

Può presentare domanda il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti

E’ possibile chiedere:

  • aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria
  • reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva
  • scioglimento della riserva, per conseguimento del titolo
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato

Si possono dichiarare i titoli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell’as 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.

Sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’as 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.

Occorre allegare:

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza
  • titoli artistici-professionali
  • servizi prestati  in altri Paesi UE

Un successivo avviso indicherà la tempistica per la scelta delle scuole

Si possono indicare sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Si può indicare per la 1 fascia d’istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze

2022-03-11T16:40:14+00:00
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