E’ stata pubblicato sulla G.U. n.234 del 6.10.2010 il Decreto 30 luglio 2010, n. 165, con il quale si stabilisce che, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto stesso, il personale Docente, Educativo ed ATA che, alla data di entrata in vigore della L. 24.11.09, n. 167, sia già “inserito in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica in originale” all’U.S.P. della provincia in cui è inserito in graduatoria. Ovviamente trattasi della documentazione medica riferita alla L.104/92 per sé o per i familiari.
Si richiama l’attenzione sui commi 5 e 6 dell’Art. 2, i quali prevedono per l’interessato, qualora la documentazione sia già in possesso dell’Amministrazione scolastica o di altra pubblica Amministrazione, la facoltà di “indicare gli estremi del documento e l’ufficio presso il quale è depositato”, nonché la possibilità di “produzione di copia conforme”.
La stessa norma vale per i Dirigenti scolastici immessi in ruolo nell’a.s. 2009/10 o 2010/11 in provincia diversa da quella di residenza.