Concorsi docenti Secondaria 2023 : D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023 – Sintesi della procedura concorsuale
Il MIM ha pubblicato il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 riguardante la procedura concorsuale relativa alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il bando è atteso entro la fine dell’anno.
In allegato al decreto figurano i programmi per ciascuna classe di concorso e la tabella di valutazione titoli.
Il decreto ministeriale disciplina:
- a) in via ordinamentale, i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- b) per la fase transitoria, entro il 31 dicembre 2024, uno o più concorsi per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali potranno altresì partecipare i candidati in possesso dei vecchi requisiti.
I concorsi saranno indetti su base regionale per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nell’anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali.
Si potrà scegliere una regione in cui la classe di concorso è bandita, nonché per le procedure di sostegno. Nello specifico, per la scuola secondaria si può concorrere per massimo quattro procedure:
– una classe di concorso della secondaria di primo grado;
– una classe di concorso della secondaria di II grado;
– sostegno primo grado;
– sostegno II grado.
Dalla pubblicazione del bando sul Portale Unico del Reclutamento ci saranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande. La presentazione della domanda si potrà effettuare anche tramite Istanze online, dall’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”.
Nella domanda andrà comunicato l’avvenuto pagamento del contributo di segreteria di 10,00 euro per ogni procedura.
Inviata la domanda, i candidati riceveranno formale convocazione alla prova scritta tramite la pubblicazione degli elenchi nel sito dell’USR della regione destinataria della domanda.
I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali. Con decreto del Direttore generale per il personale scolastico possono essere previste ulteriori aggregazioni in caso di esiguo numero di aspiranti.
I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.
La riserva di cui trattasi vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
Requisiti di ammissione per una classe di concorso
Per i docenti – tabella A del DPR 19/2016 – è sufficiente uno dei sotto riportati requisiti:
– laurea o diploma AFAM di II livello o titolo equipollente o equiparato coerente con la classe di concorso oggetto del concorso e abilitazione per la specifica classe di concorso;
– tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico;
– laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso e 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Per gli ITP – tabella B del DPR 19/2016 – sufficiente uno dei sotto riportati requisiti:
– laurea di primo livello e abilitazione;
– diploma di accesso alla classe di concorso (sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2024 relative ai posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso).
Requisiti di ammissione per i posti di sostegno
Necessario il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado di scuola richiesto (il titolo deve essere conseguito entro la scadenza per la presentazione della domanda).
Articolazione del concorso
Il concorso si articola in una prova scritta, una prova orale e nella successiva valutazione dei titoli. Qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250 è previsto lo svolgimento di un test di preselezione di tipo computer-based.
Prova preselettiva
Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.
L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti alla prova preselettiva, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti e abbiano superato l’eventuale prova preselettiva sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali partecipano.
In particolare, il candidato che partecipa per due classi di concorso e per il sostegno sostiene una sola prova scritta e il risultato ottenuto nell’unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure di partecipazione.
La durata della prova scritta è pari a 100 minuti ed è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
– 40 quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico (10), psicopedagogico (15) e didattico-metodologico (15);
– 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
– 5 quesiti sulle competenze digitali relative all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
Non è prevista la pubblicazione dei quesiti.
Prova orale
I candidati che superano la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale.
La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.
A tal fine, nel corso della prova orale, si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova orale si svolge anche un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti.
L’Allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese
Valutazione delle prove e dei titoli
Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale.
La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.
Nei casi in cui l’Allegato A preveda lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio.
Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
La commissione, inoltre, assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’allegato B un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
Programmi di esame
L’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:
– il programma di esame comune
– il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.
Titoli valutabili e relativo punteggio
L’Allegato B, che costituisce parte integrante del decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi.
Graduatorie di merito regionali
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto.
La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo.
La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.