Si propone il prospetto relativo alle ore residue, dopo l’effettuazione degli incarichi annuali, nella Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2012/2013.
Per opportuna conoscenza, si riporta la normativa riguardante il
Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Ci si auspica che le ore residue siano lasciate a disposizione, da parte dei docenti di ruolo, per gli incarichi annuali ai docenti precari inclusi nella graduatoria di istituto.
Prospetto ore residue secondaria I Grado