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Incontro al MIUR su TFA e Concorso Ordinario

Si è svolto nel pomeriggio del 6 settembre 2012 il previsto incontro per trattare il seguente o.d.g.:

  • Problematiche TFA;

  • Concorso per il reclutamento del personale docente ed educativo.

     

Problematiche TFA

L’Amministrazione era rappresentata dal Direttore Generale, dott. Luciano Chiappetta e dai dott. Molitierno e Rinzivillo.
Il dott. Chiappetta ha preliminarmente illustrato il primo punto all’ordine del giorno e ha consegnato alle OO.SS. un tabulato relativo alla elencazione numerica dei test non corretti relativi al TFA ordinario. Il tabulato contiene i dati già pubblicati, sul sito dell’Università (relativi alle classi di concorso con individuazione delle domande non corrette, a seguito della verifica effettuata dalla commissione ministeriale convocata dal Ministro per il giorno 8 agosto 2012). In aggiunta nelle ultime due pagine di tale tabulato il MIUR ha fornito una sintesi che riporta il numero dei posti TFA complessivi per le varie classi di concorso e il numero degli ammessi nella fase 1 (prova pre-selettiva) e nella fase 2 (a seguito dei lavori della summenzionata commissione).
Il Direttore Generale non ha dato certezze sull’iter del TFA speciale, ancora fermo al parere del CUN.
La delegazione SNALS-Confsal, in merito al TFA ha:

  • protestato vivamente per la mancata attivazione, a tutt’oggi, della procedura abilitante relativa alla scuola primaria e dell’infanzia;

  • contestato la mancata attivazione, a tutt’oggi, di tutti i corsi afferenti all’AFAM, stigmatizzando, con forza, gli inaccettabili ritardi e l’assenza totale del Direttore Generale AFAM ai vari incontri, nonché la mancanza di informazione alle OO.SS., più volte richiesta dallo SNALS-Confsal e dagli altri sindacati;

  • affermato che il TFA speciale rappresenta una assoluta priorità per lo SNALS-Confsal, quale minimo riconoscimento per il lavoro svolto da chi, coprendo per anni con sacrificio posti di lavoro in qualità di precari non abilitati ha garantito, comunque, un servizio di qualità;

  • chiesto di intervenire presso la Direzione Generale dell’Università per una totale revisione del calendario delle prove scritte, per non determinare concomitanze nelle date relative alle prove scritte tra materie per le quali è previsto lo stesso titolo di studio per l’accesso;

  • espresso sconcerto per tutti gli errori commessi dal Cineca e, a seguito di segnalazione degli interessati, perplessità sulla completezza del lavoro svolto dalla commissione;

  • preannunciato che tutto ciò determinerà i più disparati contenziosi in quanto, la procedura, nel suo insieme abbastanza sconcertante, ha determinato lesioni e delusioni gravissime nei diretti interessati, che avranno modo di far valere i propri diritti.

Concorso per il reclutamento del personale docente ed educativo

La delegazione dello SNALS-CONFSAL ha, in premessa, chiarito la posizione del sindacato che non è favorevole a soluzioni quali quella che è stata resa nota solo con dichiarazioni del Ministro, senza aver mai incontrato il sindacato su questo tema fino ad oggi. Lo SNALS-CONFSAL non è pregiudizialmente contrario al reclutamento anche su base concorsuale, ma si deve tener conto della situazione che si è venuta a creare nel tempo e, conseguentemente, ogni cosa va fatta con la necessaria gradualità. In pratica, per lo SNALS-CONFSAL, si dovrebbero avviare le procedure concorsuali solo in quelle situazioni territoriali in cui siano esaurite le graduatorie ad esaurimento. Non è, infatti, vero che il concorso apre le porte ai giovani se prima non si modificano le regole di accesso che, attualmente, escludono l’accesso ai laureati dell’ultimo decennio che, spesso, non hanno avuto opportunità nel tempo neppure di abilitarsi.
La delegazione dello SNALS-CONFSAL ha denunciato con forza che non è neppure moralmente corretto attivare nuove procedure sul tema del reclutamento quando si è in presenza di una rilevante entità di precari abilitati con anni di servizio che hanno subito sulla loro pelle tutti i tagli degli organici di questi ultimi anni e, proprio per questo, non sono potuti transitare nei ruoli.
L’amministrazione, invece di pensare a procedure di tutela del personale,quale ad esempio l’emanazione di un nuovo decreto “salva precari” dimostra una celerità e un decisionismo mai verificatosi negli ultimi decenni per attivare procedure concorsuali con il risultato di mettere gli uni contro gli altri, di attivare inevitabilmente un contenzioso infinito, di dover coprire spese ingenti per le procedure e le commissioni. Tutto questo è particolarmente grave visto che lo stesso Ministro Profumo non solo ha dovuto gestire un contenzioso e correttivi continui sulla parte del TFA attivato, vedi domande sbagliate ……., ma non ha ancora attivato il TFA che coinvolge le istituzioni AFAM e quello relativo alla scuola dell’infanzia e primaria oltre a non aver ancora proceduto agli atti necessari per l’indizione del TFA riservato a coloro che hanno determinati requisiti di servizio.
La richiesta dello SNALS-CONFSAL è quella di attivare la procedura concorsuale secondo le vigenti procedure solo in quelle situazioni territoriali in cui siano esaurite le graduatorie ad esaurimento, di attivare finalmente e celermente le procedure abilitanti ordinarie e riservate che sono in stallo, di attivare una revisione delle procedure per i concorsi ordinari e delle classi di concorso.
Solo successivamente,dopo aver creato le condizioni necessarie, si dovrebbe procedere ad un esame organico del tema del reclutamento per individuare le soluzioni che tengano conto della qualità del servizio scolastico e del personale che in tutti questi anni in condizioni difficili ha “salvato” il sistema pubblico di istruzione, coniugandole con le aspettative di chi vuol intraprendere la strada dell’insegnamento.
Nel merito l’amministrazione, nella persona del Direttore Generale del Personale, Dott. Chiappetta, non ha fornito documentazione, ma solo le seguenti notizie che si possono così sintetizzare:

  • il concorso sarà indetto per il prossimo triennio, sulla base delle vecchie norme;

  • si prevederà la preselezione in applicazione della norma generale per i concorsi pubblici;

  • il bando nazionale sarà cornice di riferimento in base alla quale si faranno i bandi regionali/interregionali;

  • il Dott. Chiappetta ha garantito, anche a seguito di approfondimenti dell’amministrazione, che non opererà alcun recupero posti a favore del futuro concorso a seguito di eventuali incrementi delle nomine avvenute in questi anni a favore del personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento nei casi in cui erano esauriti i vecchi concorsi. Ciò in quanto si tratta di un bando di concorso a numero predeterminato che, per il triennio di riferimento è pari a 11.891 posti;

  • al bando saranno allegati due D.M.:

    • uno sulla valutazione dei titoli entro i 20 punti;

    • un altro sulle prove e sui programmi;
      (questi due decreti ministeriali sono gli unici atti che passeranno al parere del CNPI);

  • il concorso sarà bandito per la scuola dell’infanzia e primaria, ma non per tutte le classi di concorso della scuola secondaria. Per questo ordine di scuola verrà bandito per ambiti e classi di concorso , e dovrebbe riguardare le classi: A025 e A028, A029 e A030, A033, A043-A050-A051 e A052, A059, Lingua francese e inglese nelle medie e negli istituti di 2° grado, A017, A019,A020,A034,A036 e A037, A038, A047 e A049, A060;

  • la prova preselettiva avverrà in aule informatiche delle scuole e delle università con un posto per ogni candidato; sarà uguale su tutto il territorio nazionale e per tutti i concorsi e strutturata su 50 domande a risposta multipla che dovrebbero riguardare: la comprensione del testo, competenze digitali e conoscenza di una lingua comunitaria a scelta del candidato tra francese, inglese, spagnolo e tedesco. E’ stato, ovviamente, escluso che possa avere riferimento a contenuti disciplinari;

  • la prova scritta o scritto-grafica, unica per tutto il territorio nazionale, tenderà ad accertare le conoscenze disciplinari e consisterà in una prova “semistrutturata”, a risposta aperta; anche la griglia di valutazione sarà nazionale;

  • per alcune discipline sarà prevista una prova pratica che verterà sugli stessi argomenti e le stesse finalità della prova scritta;

  • la prova orale dovrebbe consistere in una lezione simulata ed in un colloquio e sarà finalizzata ad accertare le competenze professionali, digitali, di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra le quattro citate (solo per la scuola primaria sarà obbligatoriamente l’inglese) nonché le capacità comunicative del candidato.

Si riportano di seguito una serie di note sulle norme di riferimento:

  1. Si deve partire dalla norma base di riferimento (Decreto Legislativo 297/94 – Testo Unico che, nella sezione II (reclutamento del personale docente ed educativo):

  • all’art. 399 (accesso ai ruoli) prevede, tra l’altro, che l’indizione e l’approvazione degli atti spetti al MIUR, mentre le prove d’esame sono svolte in sede regionale, sub-regionale e provinciale …..;

  • all’art. 400 (concorsi per titoli ed esami) prevede, tra l’altro:

  1. le modalità di svolgimento in termini di prove da sostenere;

  2. la valutazione delle stesse;

  3. i programmi, …..;

  4. la definizione delle prove d’esame, dei programmi e della ripartizione del punteggio per titoli prevede il passaggio al parere del CNPI (comma 8);

  5. il valore abilitante del superamento del concorso, se non abilitati;

  1. Per la scuola dell’infanzia e primaria, a seguito della previsione del percorso di laurea abilitante quale titolo di accesso all’insegnamento, il Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, i titoli conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’a.s. 1997/98 o, comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 conservano in via permanente la possibilità di partecipare ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella allora scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 297/94;

  2. Per la scuola di istruzione secondaria ed artistica, il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n° 460, prevede, tra l’altro che:

  • dal primo concorso ordinario bandito successivamente al 1° maggio 2002, il titolo di ammissione al concorso è il possesso di abilitazione e cessa, quindi, la possibilità di conseguire l’abilitazione secondo quanto previsto all’art. 400, comma 12, del decreto legislativo 297/94; (art. 1)

  • possono partecipare ai concorsi, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto siano già in possesso di laurea o diploma conseguito presso accademie, ISIA, conservatori ed ISEF che a tale data consentivano l’ammissione al concorso; (art.2)

  • possono partecipare ai concorsi coloro che conseguano la laurea: entro l’anno accademico 2001/2 se quadriennale, entro l’anno accademico 2002/3 se quinquennale e entro il 2003/4 se esaennale nonché chi consegua i diplomi di cui sopra entro l’anno in cui si conclude il periodo prescritto dal piano di studi, a decorrere dall’anno accademico 1998/99; (art.2)

  • fino a quando in una classe di concorso non vi sia una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati non abilitati. A tal fine se le domande prodotte dovessero essere inferiori al triplo della previsione dei posti da conferire, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo anche chi è privo di abilitazione (art. 4);

  • per i non abilitati solo la vincita del concorso e la conseguente nomina ITI conferiscono anche il titolo di abilitazione all’insegnamento. Questo sembra escludere la possibilità di conseguire l’abilitazione per chi supera il concorso, ma non è vincitore del posto; (art. 5)

  1. Nel 1999, la legge 124 modifica il Testo Unico prevedendo, tra l’altro, all’art. 1 la modifica dell’accesso ai ruoli del personale docente (art. 399 del T.U.) dividendo in modo paritetico (al 50%) i posti assegnabili annualmente tra concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie permanenti;

  2. Ulteriori interventi hanno riguardato le graduatorie permanenti ad esaurimento.

 

2012-09-07T12:42:43+00:00
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