Pensioni : emanati circolare e D.M. – Scadenza domande 25/01/2013
Oggi 20/12/2012, il MIUR ha emanato la CM n. 98 – prot. 9733 avente per oggetto: “D.M. n 97 del 20 dicembre 2012 – Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative”.
Con tale circolare ministeriale il Ministero trasmette il DM n. 97 del 20/12/2012.
Nel rinviarvi ad un attenta lettura della C.M. e del D.M. , si forniscono alcune indicazioni, non esaustive della complessa materia.
Le domande, fissate dal decreto ministeriale, vanno prodotte entro e non oltre il termine finale del 25/01/2013.
In particolare, il predetto D.M. n. 97, fissa, all’art. 1, il termine finale del 25 gennaio 2013 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.
Entro tale termine gli interessati possono, altresì, revocare le domande di cessazione precedentemente presentate.
Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato dovrà inviare le domande esclusivamente con la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle istanze di cessazione, presente sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Chi avesse eventualmente presentato domanda in forma cartacea deve ripresentarla con procedura web; la modalità via web riguarda anche gli insegnanti di religione cattolica. Potranno produrre domanda in cartaceo coloro che sono in servizio all’estero.
Inoltre il personale nelle province di Trento, Bolzano ed Aosta presenterà le domande in cartaceo alla scuola di servizio/titolarità, cui compete l’inoltro agli Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Anche coloro per i quali l’Amministrazione effettua il recesso del contratto, utilizzeranno il sistema POLIS per l’inoltro dei dati necessari.
I requisiti necessari per il diritto a pensione sono, nel caso di requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 quelli appresso riportati:
ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, (quale requisito minimo) 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L’ulteriore anno, ove necessario per raggiungere la “quota 96”, può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità può essere conseguito, inoltre, indipendentemente dall’età, con un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni posseduto entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
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Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2012.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 22/12/2011 n. 214 e della circolare FP n. 2 dell’8/3/2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva; con la precisazione che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.
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Per il personale che non rientra nelle casistiche sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:
per la pensione di vecchiaia un’età di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013, in virtù della disposizione contemplata all’art. 59, c.9 della L.449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento, fermo restando che, per i dipendenti con età inferiore a 62 anni, la norma prevede una penalizzazione.
Circolare n. 98 del 20/12/2012