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sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo del 7.06.2011

L’Italia è stata condannataper aver violato i diritti dei lavoratori ATA, emanando una norma c.d. interpretativa in contrasto con l’art. 6 CEDU.

Abbiamo appreso con piacere che la Corte Europea si è pronunciata in senso favorevole, accogliendo il ricorso proposto da alcuni lavoratori ATA che avevano lamentato la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

In buona sostanza, è stato accertato dalla Corte che lo Stato italiano – con la c.d.legge di interpretazione autentica (Legge Finanziaria del 2006) che ha interpretato l’art. 8 della Legge n. 124/1999 nel senso di non riconoscere l’intera anzianità pregressa maturata presso l’ente di provenienza – ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari.

I giudici di Strasburgo hanno accolto il ricorso di centoventotto dipendenti Ata, affermando che le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso di causa in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione Europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo.

Secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la manovra del governo era stata varata per salvaguardare le casse dello Stato, minacciate dai numerosi ricorsi vinti da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

La sentenza diverrà definitiva tra tre mesi, nel frattempo la Corte di Strasburgo ha invitato le parti a trovare un accordo, piuttosto che stabilire un risarcimento per i ricorrenti.

Ovviamente, per tutti coloro i cui giudizi di merito sono ancora in corso si consiglia di depositare copia della citata sentenza della Corte Europea e di chiedere ai giudici di disapplicare l’art. 8 della legge n. 124/1999 perché in contrasto con la citata Convenzione.

Anche i giudizi pendenti dinanzi la Suprema Corte, che erano stati sospesi o rinviati in attesa della pronuncia della Corte Europea, saranno riattivati e si chiederà conseguentemente di adeguarsi a detta pronuncia e così accogliere i ricorsi.

Ove per assurdo la Suprema Corte di Cassazione non dovesse conformarsi alla decisione anzidetta non resterà altro che impugnare la sentenza, entro 6 mesi dal deposito della stessa, dinanzi la Corte Europea.

L’Ufficio legale centrale, che aveva sempre creduto con l’Azione n. 2 nella soluzione accolta da Strasburgo ( ed infatti proprio per questo aveva patrocinato alcuni ricorsi per i lavoratori ATA ancora pendenti dinanzi la Corte Europea per quali, dopo il precedente favore del 7/6/2011, l’esito positivo è ormai scontato) resta a disposizione per ogni chiarimento che si dovesse rendere necessario.

 

 

2011-06-18T17:38:53+00:00
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