Cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza nel 2011

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CESSAZIONI DAL SERVIZIO E TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NEL 2011.

Nel Decreto annuale e nella conseguente circolare di accompagnamento vengono definiti per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità che sono quelli di 60 anni di età e 36 di contribuzione o di 61 anni di età e 35 di contribuzione ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre.  Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno necessario per raggiungere la “quota 96” può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Nella suddetta circolare vengono fornite, inoltre, le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.

 

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Viene fissato il termine finale dell’11 febbraio 2011 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine dell’11 febbraio 2011 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2011.

Entro la medesima data dell’11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.

Il termine dell’11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

 

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– il personale docente educativo ed ATA di ruolo utilizza, dal 12 gennaio all’11 febbraio 2011, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it); eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

  • il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione, e tutto il personale in carico alle scuole della provincia di Trento ed a quelle di Aosta presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

 

Dopo l’11 febbraio 2011, le domande presentate tramite il sistema POLIS, laddove non revocate entro la medesima data, sono definitivamente disponibili per i competenti Uffici territoriali degli USR.

Il sistema POLIS è da utilizzarsi, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto ai sensi dell’art. 72 cc. 7 e 11 della L. 133/2008.

 

Gestione delle istanze

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione per acquisire gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo l’11 febbraio e comunque non oltre la fine dello stesso mese. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli USR.

L’art. 2 del decreto ministeriale in fase di emanazione disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli USR.

In considerazione di ciò, i responsabili dei suddetti Uffici comunicheranno agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla pensione non appena questo venga accertato, e comunque non oltre il 31 marzo 2011.

Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli stessi devono comunicare alla scuola di titolarità o all’Ufficio scolastico territoriale, la volontà di permanere in servizio; la segreteria scolastica o l’ufficio dovranno annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande, e sarà alimentata anche dai dati (modalità di accredito e detrazioni fiscali) forniti dal sistema SPT del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I prospetti saranno trasmessi per via telematica dal SIDI all’INPDAP.

 

Trattenimento in servizio in applicazione dell’art. 72 c. 7 della L 133/2008

L’art. 9 c. 31 del DL 78/2010 convertito con L. 122 /2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal c. 5 del D.lvo 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.
In conseguenza delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, devono essere applicati, con modalità più puntuali.

Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, è da farsi riferimento agli organici di diritto dell’a.s. 2010-2011, non senza una stima della prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2011.2012.

Accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti sarà opportuno, inoltre, privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate al MIUR, da ciascun USR, divise per classe di concorso, posto o profilo, con la massima urgenza e comunque non oltre l’ 8 aprile 2011.

 

Risoluzione del rapporto del lavoro per compiuto quarantennio in applicazione art. 72 c.11 della L.133/2008.

Restano validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94/2009.

La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, opera se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Per il personale in part-time il compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente.

 

Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2011

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dall’ art. 12 che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l’art. 59 c.9 della L. 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Vengono ribadite alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione:

– compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009.

– recesso del dirigente: per tale fattispecie è richiesto il preavviso. L’Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

PRIMA PAGINA

i inserisce uno schema riepilogativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA – pensione di anzianità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI

 

 

ETA’

SERVIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quota 96

 

61

35

 

 

 

 

2011

 

 

60

36

 

 

 

 

 

servizio ≥ 35

 

 

 

 

 

 

 

maturazione dei requisiti entro il 31.12.2011 per andare in pensione dal 1° settembre 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quota 96

 

60

36

 

 

 

 

2012

 

 

62

35

 

 

 

 

 

servizio ≥ 35

 

 

 

 

 

 

 

maturazione dei requisiti entro il 31.12.2012 per andare in pensione dal 1° settembre 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quota 97

 

62

35

 

 

 

 

dal 2013

 

 

61

36

 

 

 

 

 

servizio ≥ 35

 

 

 

 

 

 

 

maturazione dei requisiti entro il 31.12.2013 per andare in pensione dal 1° settembre 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA – pensione di vecchiaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

anni (donne) entro 31/12/2011 dal 1 settembre stesso anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

anni entro 31/12/2011 dal 1 settembre stesso anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compiuto 40ennio

entro 31/8/2011 dal 1 settembre stesso anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-12-29T11:28:25+00:00
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