Corsi abilitanti – DCPM 60 CFU
È stato pubblicato, in data 25 settembre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado ( Dcpm 60 Cfu)
Corsi previsti:
- Percorsi formativi in ingresso abilitanti da 60 CFU, a regime dal 2025, quando l’abilitazione costituirà titolo di accesso ai concorsi
- Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU, per docenti già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado di istruzione o specializzati su sostegno
- Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU per docenti con tre anni di servizio presso le scuole
statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e per coloro che hanno
sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.
- Percorsi formativi transitori da 30 CFU, per i neo-laureati o per coloro che non hanno
acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e intendono accedere ai concorsi banditi entro il
2024; qualora si risulti vincitori di concorso, è prevista l’acquisizione dei CFU/CFA mancanti (vedi
punto successivo).
- Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA, per coloro che partecipano ai concorsi e risultano vincitori senza aver conseguito preliminarmente l’abilitazione.
Fase transitoria
La fase transitoria prevede che, sino al 31/12/2024, possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico- pratico, i docenti in possesso di:
- titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante;
oppure
- titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma (che dà accesso alla classe di concorso), mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari per accedere alla classe di concorso).
Prova finale: è costituita da una prova scritta e una prova orale.
Prova scritta: un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso.
Prova orale: è una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.
Costi
2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA
2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA
150 euro per le prove finali
Riserva di posti: la norma prevede per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti una riserva di posti pari al 45% per il primo ciclo e pari al 35% per il secondo e terzo ciclo per le seguenti categorie:
- coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso
- coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/21
- i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni (per questi ultimi la riserva è pari al 5%).
Riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022: possono essere riconosciuti nell’ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Il Decreto PA bis prevede che per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività, eccetto tirocini e laboratori, potranno essere svolte telematicamente fino al 50% del totale.
Un’altra innovazione importante è la rimozione del limite numerico sul numero di abilitati per specifiche classi di concorso, liberalizzando l’abilitazione.