Il nuovo sistema di reclutamento per la scuola secondaria

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Il nuovo sistema di reclutamento per la scuola secondaria

Il sistema di reclutamento nella scuola secondaria, come modificato dalla legge di bilancio prevede:

  • un concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale
  • un percorso di formazione iniziale e prova
  • la conferma in ruolo, previa positiva valutazione del percorso di formazione iniziale e prova

Ciascun candidato può partecipare al massimo a quattro procedure:

  1. per la scuola secondaria di primo grado (per una sola Classe di Concorso);
  2. per la scuola secondaria di secondo grado (per una sola Classe di Concorso);
  3. per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado;
  4. per i posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado.

I requisiti di accesso al concorso sono:

Per i posti comuni:

  • il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppureil possesso congiunto di laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
  • Possono partecipare al concorso, senza conseguire i 24 CFU, coloro i quali sono in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Per i posti di insegnante tecnico-pratico:

  • il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppureil possesso congiunto di laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. In “prima applicazione”, cioè per il primo dei concorsi che saranno banditi ogni due anni, per i posti di insegnante tecnico-pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ossia il diploma.

Per i posti di sostegno:

  • i requisiti previsti per i posti comuni (oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.

Il superamento delle prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso per le quali si è partecipato.

Docenti con 3 annualità di servizio

E’ stato abolito il concorso riservato ai docenti precari con 36 mesi di servizio.

I docenti con 3 annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti) potranno partecipare al concorso con la sola laurea, quindi senza i 24 CFU, per una delle classi di concorso per le quali hanno un anno di servizio e avranno riservato il 10% dei posti. Tale beneficio è previsto soltanto in prima applicazione.

2019-01-07T18:42:56+00:00
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