Reclutamento e formazione iniziale dei docenti, firmato il decreto sulle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici
Laureande e laureandi potranno acquisirli gratuitamente, tetto massimo di spesa per chi è già in possesso di una laurea
La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha siglato il decreto con le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa) necessari alle laureate e ai laureati non abilitati all’insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per l’ingresso nella scuola secondaria che sarà bandito nel 2018 in base alle nuove regole previste da uno dei decreti attuativi della Buona Scuola.
D’ora in poi è infatti previsto che candidate e candidati debbano avere nel curriculum di studi 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche.
I 24 CFU vanno conseguiti nelle discipline antro-psico-pedagogiche e afferiscono ai seguenti ambiti disciplinari:
1. pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione;
2. psicologia;
3. antropologia;
4. metodologie e tecnologie didattiche.
Il decreto firmato fornisce elementi utili per verificare come e dove integrare, se necessario, i propri crediti formativi universitari. Con precisi paletti anche per quanto riguarda i costi da affrontare, che vengono fortemente calmierati grazie al decreto e in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Mentre chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.
I crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione. Il decreto indica i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali possono essere acquisiti i crediti, quali obiettivi formativi debbano conseguire studentesse e studenti universitari ed accademici affinché i relativi esami siano considerati validi per il conseguimento dei crediti stessi. In fase di prima attuazione delle novità introdotte, per favorire le studentesse e gli studenti in questo periodo transitorio, il numero degli esami ‘riconoscibili’ per i 24 cfu presso i diversi settori scientifico-disciplinari è stato molto ampliato.
La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 Cfu/Cfa non è previsto per la partecipazione ai concorsi che riguarderanno i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti. Personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in possesso di esperienza al riguardo.